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Se la trasferta è nel Comune rimborsi chilometrici tassati
Fisco (ritenute fiscali): sul rimborso è applicabile la ritenuta d'acconto

A cura di Nicola Forte (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Un dipendente pubblico viene incaricato, dall’Ente regionale presso cui lavora, di svolgere il ruolo di commissario di esame in rappresentanza dell’ente stesso, presso un’agenzia formativa, per alcuni corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione. L’agenzia formativa riconosce al commissario il rimborso della benzina in base alle tabelle Aci. Sul rimborso è applicabile la ritenuta d’acconto da parte dell’agenzia formativa, con tutti gli adempimenti conseguenti (Cu, 770)? C.B.

Dal quesito non si comprende se l’incarico viene conferito nell’ambito dell’attività di lavoro come dipendente svolta nei confronti dell’ente pubblico. Presumibilmente la risposta è affermativa, in quanto il lavoratore dipendente rappresenta l’ente pubblico medesimo. In tale ipotesi, possono verificarsi due casi distinti: – se la trasferta è avvenuta all’interno del Comune in cui è situata la sede di lavoro, i rimborsi sono soggetti a tassazione in quanto concorrono a formare il reddito, ex TUIR, se la trasferta è avvenuta in un Comune diverso da quello in cui è ubicata la sede di lavoro, i rimborsi chilometrici sono esenti da imposizione, sempre che l’ammontare dell’indennità sia calcolato sulla base delle tabelle Aci.


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