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Europee, la lista deve avere un numero di candidati non inferiore a tre
Il richiamo alla legislazione elettorale, con il supporto di una recente sentenza del TAR

di ULDERICO IZZO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

La lista che si presenta alle elezioni per il rinnovo dei membri del Parlamento Europeo non può essere composta da un numero di candidati inferiore a tre. È quanto afferma il TAR Lazio, Roma, Sezione II bis, con la sentenza n. 5355/2019.

Il fatto
Viene impugnato, dinanzi al Tribunale amministrativo della Capitale, il provvedimento dell’Ufficio elettorale presso la Corte di Appello, che non ammetteva una lista alle elezioni per il rinnovo dei membri del Parlamento Europeo, perché non contenente il numero di candidati minimo previsto dalla legge n.18/1979. Il ricorso proposto viene respinto, in quanto correttamente, l’Ufficio elettorale non ha ammesso alla competizione in argomento, la lista, con un unico candidato.

La decisione
Il TAR laziale ha correttamente applicato il dettato della legislazione elettorale – articolo 12, comma 8, legge n.18/1979 – dove è chiaramente affermato che ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione. Valga la pena di ricordare che la legge 22 aprile 2014, n. 65, che ha modificato la legge 24 gennaio 1979, n. 18, ha previsto specifiche disposizioni per garantire la rappresentanza di genere con applicazione differita alle elezioni del 2019. Pertanto, in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all’unità in caso di cifra decimale (ad esempio, ove i candidati di una lista fossero 15, nessuno dei due sessi potrebbe essere rappresentato in misura superiore a 8 candidati). Nell’ordine di lista, i primi due candidati devono essere, in ogni caso, di sesso diverso.

Conclusioni
Le regole per la tornata elettorale europea sono molto chiare, tanto è vero che gli Uffici territoriali di governo hanno diramato precise circolari cui devono attenersi tutti i partiti e movimenti politici.


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