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Salario accessorio: tetti di spesa flessibili ma non calcolabili
Decreto Crescita: il fondo andrà adeguato sulla base del personale in servizio nell'anno, ma non è possibile determinare con certezza i presenti fino a dicembre nello stesso anno di riferimento

di TIZIANO GRANDELLI e MIRCO ZAMBERLAN (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Solo la semplice enunciazione di questo principio evidenzia la difficoltà nella definizione delle strategie che governano sia la contrattazione decentrata sia la quantificazione della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa. E, di conseguenza, l’attribuzione dei relativi incarichi, che per norma contrattuale devono trovare soluzione entro il 20 maggio.

Il problema è presto detto. Fino al 31 dicembre non si ha certezza delle risorse a disposizione nell’anno. Il problema nasce in caso di contrazione del personale, spesso non programmabile, che porta con sé la riduzione media delle risorse. In questo quadro, come si quantifica il budget per la retribuzione di posizione o per eventuali progressioni orizzontali? Il rischio è quello di impegnare, in sede di contrattazione o di pesatura delle posizioni organizzative, risorse che a conti fatti potrebbero mancare. Ma al di là delle questioni di principio, ci sono dubbi applicativi che chiederanno tempo per essere risolti, come insegna la storia di norme analoghe susseguitesi dal 2010. In primo luogo ci si chiede se la norma integra o sostituisce l’articolo articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017. La questione è rilevante perché determina l’anno di riferimento del nuovo limite. Nel primo caso, il tetto parte dal 2016 e viene aggiornato sulla base dei dipendenti in servizio nel 2019 rispetto a quelli al 31 dicembre 2018 e considerando il valore medio del fondo dell’anno scorso. Nel secondo caso, si perde memoria del 2016 e si riparte dal 2018, lasciando sul campo l’eventuale differenza positiva.

La norma fa stranamente riferimento al fondo per la contrattazione integrativa e alle risorse per le posizioni organizzative. Questa impostazione si colloca in discontinuità rispetto agli orientamenti costanti delle Corte dei Conti, che vedono il calcolo del rispetto del vincolo a livello macro, comprendendo il salario accessorio anche dei dirigenti e dei segretari comunali. Partendo dall’impostazione della norma, non è chiaro se le due quantità (fondo e risorse per le posizioni organizzative) sono da cumulare o debbano restare distinte. Questo si riflette sul calcolo del valore medio di cui si deve garantire l’invarianza. In ogni caso, considerando che si parla di valori medi, la cessazione di un dipendente che utilizza poche risorse compromette il rispetto della norma, soprattutto negli enti più piccoli. Il tutto si amplifica per le posizioni organizzative con il rischio di dover rivedere gli incarichi già conferiti.

Un altro fronte aperto riguarda le modalità operative per la quantificazione del personale in servizio al 31 dicembre 2018. Cosa ne è dei dipendenti a tempo determinato, in comando o in convenzione? E ancora, per quelli in servizio nell’anno di riferimento, si continuerà ad applicare il vecchio metodo della «semisomma», voluto dal Mef, o il pro rata temporis proposto da alcuni magistrati contabili?


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