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Decreto Crescita, il fondo integrativo "si adegua" al personale in servizio
Criticità per il fondo decentrato dei Comuni, che sarà sicuramente oggetto di interpretazione per l'ultimo periodo inserito nell'art. 33 del d.l. 34/2019

Dal Sole 24 Ore – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Il decreto crescita (Dl 34/2019) ha riservato una bella e una cattiva sorpresa per il fondo decentrato dei Comuni, che sarà sicuramente oggetto di interpretazione per l’ultimo periodo inserito nell’articolo 33. La disposizione prevede una notizia positiva per gli enti che aumentano il proprio personale rispetto alla consistenza al 31 dicembre 2018, i quali dovranno procedere anche a un correlato aumento del fondo delle risorse integrative in misura proporzionale. La notizia è invece negativa per gli enti che riducono il proprio personale: in questo caso il fondo seguirà di pari passo la riduzione in modo proporzionale al minor personale presente.

La disposizione legislativa controversa 
L’ultimo periodo dell’articolo 33 del Dl 34/2019 prevede che «Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018».
La disposizione sembrerebbe valida per tutte le pubbliche amministrazioni, in quanto precisazione delle disposizioni previste dal Dlgs 75/2017, ma una lettura sistematica della norma inserita sembrerebbe al contrario limitare l’impatto ai soli Comuni, con esclusione non solo degli altri enti pubblici ma anche degli enti locali diversi dai Comuni, come le Città metropolitane, le Province, le unione di comuni e le comunità montane. Infatti, l’ultimo periodo è inserito all’interno dell’articolo 33 rubricato «Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria» il che lascerebbe intendere che la disposizione si riferisca in via esclusiva a quegli enti.

Enti virtuosi e non
Non solo, la disposizione è stata inserita nell’ultimo periodo del comma 2 dedicato esclusivamente ai Comuni, quale percorso riferito al calcolo delle nuove capacità assunzionali ora riferite esclusivamente al rapporto tra spesa del personale e i primi tre titoli delle entrate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. Questo rapporto che si traduce in una percentuale che dovrà collocarsi all’interno di una fascia demografica, il cui valore soglia sarà stabilito con un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città, determinerà due tipologie di enti, quelli virtuosi che hanno una percentuale inferiore al valore soglia e quelli non virtuosi che avranno una percentuale superiore al valore soglia. I primi potranno procedere a nuove assunzioni fino a raggiungere il proprio valore soglia, i secondi dovranno al contrario procedere alla riduzione del personale la cui spesa sia eccedente a detto valore soglia, in modo progressivo fino a raggiungere nell’anno 2025 il proprio valore soglia, anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.
Pertanto da una lettura sistematica si può concludere che gli enti virtuosi dovranno (la norma prevede «è adeguato») incrementare anche il fondo delle risorse decentrate sia per il personale dei livelli sia per le risorse destinate alle posizioni organizzative. Al contrario, gli enti che saranno costretti a ridurre il proprio personale per raggiungere l’obiettivo del valore soglia, saranno obbligati a ridurre il fondo integrativo e il salario accessorio delle posizioni organizzative in proporzione al personale presente nell’anno di riferimento rispetto alla sua consistenza rilevata al 31 dicembre 2018. In entrambi i casi, la riduzione del fondo seguirà le regole a suo tempo dettate dal Ministro dell’Economia sulla semisomma del personale, ossia media del personale al primo gennaio e al 31 dicembre di ogni anno.


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