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Il decreto legge Sbloccacantieri approda in Gazzetta Ufficiale
Tutte le modifiche al codice degli appalti e dei contratti nella prima analisi del nostro esperto

di STEFANO USAI

Il decreto legge Sbloccacantieri (decreto legge n. 32/2019), con le tanto “pubblicizzate” modifiche al codice dei contratti approda quindi in G.U. n. 92 del 18 aprile 2019 – con entrata in vigore il giorno 19.  Le primissime modifiche – apportate dall’articolo 1 del decreto – riguardano, in particolare l’art. 23 e 24 del codice; si impone, soprattutto, l’esigenza di un ritorno all’antico con rinvio al regolamento attuativo.

Le modifiche all’articolo 23

Decreto legislativo 50/2016 – art. 23 comma 3 – barrata parte espunta Modifiche apportata con il decreto legge 32/2019 – articolo 1, modifiche al codice dei contratti pubblici –
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. a) all’articolo 23: 1) al comma 3, primo periodo, le parole “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”;

Il primo riferimento del decreto legge Sbloccacantieri (nel prosieguo solo DL) certifica il ritorno all’antico e quindi il definitivo superamento della legislazione “poco invasiva” con la previsione del nuovo regolamento unico   che ai sensi del nuovo comma 27-octies dell’articolo 216 è destinato a dettare disposizioni  in tema di  “esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2”  che “rimangono in vigore – nel momento transitorio – , fino all’adozione del testo che dovrà essere adottato  “entro 180 dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni”.

Norme di semplificazione

Le modifiche concernenti l’art. 23, tanto per il comma 3–bis quanto per il successivo comma 5  integralmente sostituiti,   si pongono, come si legge nelle schede tecniche che accompagnano  il testo di legge,   in un’ ottica di una  maggiore semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento dei contratti, in particolare, oltre alla manutenzione ordinaria, anche la manutenzione straordinaria purché in quest’ultima non siano previsti interventi di rinnovo o di sostituzione di parti strutturali delle opere o gli impianti.

Sotto, come di consueto si riportano le norme (oramai) pregresse con i nuovi innesti in vigore dal 19 aprile (visto che il DL è stato pubblicato in G.U il 18).

Decreto legislativo 50/2016 – art. 23 comma 3 –bis  – barrata parte espunta Modifiche apportata con il decreto legge 32/2019 – articolo 1, modifiche al codice dei contratti pubblici
3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti. 2) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: “3-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.”;

Il comma 5:

Decreto legislativo 50/2016 – art. 23 comma 5 –bis  – barrata parte espunta Modifiche apportata con il decreto legge 32/2019 – articolo 1, modifiche al codice dei contratti pubblici
5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell’espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 nonché dei concorsi di progettazione e di idee di cui all’articolo 152, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un’unica fase di elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3. Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell’unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa. 3) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all’articolo 21, comma 3, nonché per l’espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all’articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), nel rispetto dei contenuti di cui al decreto previsto all’articolo 23, comma 3. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnico ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa.”;

Il progetto di fattibilità

La proposta di modifica del comma 6, si legge nel testo tecnico,  è tesa a coordinare l’articolo 23 del codice dei contratti con il d.lgs n. 152/2006 e, specificatamente, con i contenuti di cui allegati alla parte II del citato d.lgs. n. 152/2006, modificati con d.lgs. 104/2017 (in particolare l’Allegato IV-bis “Contenuti dello Studio preliminare ambientale” e l’Allegato VII “Contenuti dello studio di impatto ambientale”). La modifica si sostanzia quindi in un mero adeguamento.

Sotto, come di consueto si riporta il comma a confronto con le modifiche.

Decreto legislativo 50/2016 – art. 23 comma 6 –bis  – barrata parte espunta Modifiche apportata con il decreto legge 32/2019 – articolo 1, modifiche al codice dei contratti pubblici
6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche preventive dell’interesse archeologico, di studi preliminari sull’impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell’opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all’impatto sul piano economico-finanziario dell’opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell’infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l’individuazione della localizzazione o del tracciato dell’infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell’impatto ambientale e sociale necessarie. 4) al comma 6, le parole “di studi preliminari sull’impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica” e le parole “le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti “la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale“;

La proposta di modifica concernete gli innesti di due nuovi commi (11-bis e 11–ter) è tesa a ripristinare, a regime, mediante la previsione del nuovo comma 11-bis all’art.23 del codice, la previsione dell’art. 92, comma 7-bis del d.lgs. n. 163/2006 che prevedeva, tra le spese tecniche nel quadro economico di ciascun intervento anche “le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento”. Questa previsione si impone per consentire alle amministrazioni di far fronte alle varie attività connesse a ciascun intervento.

Analogamente, con la previsione del nuovo comma 11-ter all’art. 23 del codice, si intende riconoscere ai Provveditorati interregionali alle OO.PP., nel caso di svolgimento di attività degli stessi a favore dell’Agenzia del Demanio, le spese strumentali sostenute per lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla stesura del Piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all’articolo 12 della legge 15 luglio 2011, n. 111.

In particolare le nuove previsioni, testualmente, puntualizzano:

dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento.

11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del Piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni di cui all’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze trasferite all’Agenzia del demanio.”

Adeguamenti (e clausola di chiusura) per l’articolo 24

Analoghi adeguamenti sono previsti per il comma 2 dell’articolo 24 con il passaggio dal previsto decreto alla normazione regolamentare (con conseguente abbandono del “parere” dell’ANAC.

Decreto legislativo 50/2016 – art. 24 comma 2 e comma 7   – barrata parte espunta Modifiche apportata con il decreto legge 32/2019 – articolo 1, modifiche al codice dei contratti pubblici
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l’ANAC 1) al comma 2, le parole “Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l’ANAC,” sono sostituite dalle seguenti “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,” e il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”;

 

7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. 2) al comma 7, primo periodo, le parole “o delle concessioni di lavori pubblici” sono soppresse, al secondo periodo, le parole “, concessioni di lavori pubblici” sono soppresse ed, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione.”;

 

Per quanto concerne il comma 7, quindi, si registra un arricchimento – nel segno della cautela e garanzia di imparzialità – con una autentica norma di chiusura secondo cui, pur vero che “gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici” purchè ciò avvenga in modo asettico e quindi  con la certezza del rispetto di condizioni tali per cui “il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione”.

(I parte – Continua)

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