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Gli incarichi di consulenza conferiti dal Sindaco sono soggetti ai vincoli di riduzione della spesa
La deliberazione della Corte dei Conti che fa chiarezza sul punto

di CARMELO BATTAGLIA e DOMENICO D’AGOSTINO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Con la deliberazione n. 55/2019/PAR, la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, ha ribadito che i compensi degli esperti del sindaco, nominati ai sensi dell’articolo 14, l.r. 7/1992 debbano essere ricompresi nel regime vincolistico di riduzione della spesa di cui all’articolo 6, comma 7, d.l. 78/2010, convertito con modificazioni, con legge n. 122/2010. Oggetto del parere è stata, appunto, la facoltà, concessa al Sindaco per l’espletamento delle sue funzioni, di conferire incarichi, a tempo determinato e non costituenti rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all’Amministrazione, remunerati con compenso pari a quello globale per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale.

Nel caso di specie, il Sindaco del Comune di Priolo Gargallo (SR) ha chiesto alla Sezione di controllo di rivalutare le conclusioni espresse nelle precedenti deliberazioni circa la riconducibilità di detta spesa alle disposizioni di contenimento della spesa pubblica in materia di collaborazioni e consulenze poste dal citato articolo 6, comma 7. In particolare, il Sindaco ha lamentato l’esiguità dell’importo rispetto alle esigenze in tema di ambiente e sicurezza del proprio territorio comunale, nonché l’incongruenza della norma regionale, la quale prevede che il tetto della spesa per il conferimento di incarichi di esperto sia determinato sulla base della spesa complessiva sostenuta per il personale con funzioni dirigenziali. Infine, ha posto all’attenzione della Corte l’esigenza di ponderare il rapporto tra la citata legge regionale e le norme statali in materia di contenimento della spesa pubblica, evidenziando che l’esegesi della Sezione avrebbe vanificato la volontà del legislatore regionale di dotare il Sindaco di un supporto qualificato.

Entrando nel merito della richiesta, il Collegio ha ritenuto di non doversi discostare dalle conclusioni cristallizzatesi nei precedenti pareri, resi dalle Sezioni riunite in sede di controllo per la Regione siciliana (cfr. n. 72/2011, n. 95/2012 e n. 19/2013), avendo diffusamente esaminato gli effetti finanziari delle norme statali in materia di contenimento della spesa pubblica nell’ambito delle Regioni, anche a statuto speciale, alla luce della giurisprudenza costituzionale intervenuta in materia. La Corte ha ricordato che gli incarichi in esame sono ascrivibili lato sensu alla categoria generale delle consulenze, poiché, pur nella diversa terminologia utilizzata dal legislatore con riferimento agli incarichi conferiti a soggetti esterni dalla Pa, lo scopo è quello di individuare i limiti di spesa consentiti. La stessa denominazione della rubrica dell’articolo 6, d.l. 78/2010 (“Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”) dimostra l’intenzione del legislatore di incidere in senso restrittivo sulle diverse forme possibili di compenso, corrisposte dalle Amministrazioni, a soggetti componenti gli organi “comunque denominati” e ai “titolari di incarichi di qualsiasi tipo” senza distinzioni di specie.

Anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 72/2014, all’esito di un esaustivo excursus delle principali pronunce in merito al citato articolo 6, ha nuovamente ribadito che detto articolo non lede l’autonomia finanziaria di Regioni e Province a statuto speciale, poiché anche gli Enti ad autonomia differenziata sono soggetti ai vincoli legislativi derivanti dal rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica; inoltre, le disposizioni in esso contenute «non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali» (cfr. sentenza n. 139/2012). La Corte costituzionale, nella sentenza n. 139/2012, ha asserito che i vincoli imposti dal legislatore nazionale all’autonomia di spesa degli Enti hanno carattere di disciplina di principio e possono essere considerati rispettosi dell’autonomia delle Regioni e degli Enti locali: l’art. 6, comma 20, non impone l’osservanza puntuale ed incondizionata dei singoli precetti di cui si compone, bensì richiede che le spese di funzionamento amministrativo siano ridotte di un ammontare complessivo non inferiore a quello disposto dal medesimo articolo per lo Stato. Dunque, sulla base di una valutazione dei limiti di spesa dettati dall’art. 6, gli enti territoriali diversi dallo Stato sono soggetti al solo vincolo dell’ammontare complessivo del risparmio da conseguire, potendo modulare in modo discrezionale la riduzione percentuale delle singole voci di spesa contemplate nell’art. 6 entro i limiti del menzionato vincolo complessivo (cfr. sentenza n. 182/2011).


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