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Vincoli assunzionali nella Pubblica Amministrazione
Le importanti valutazioni della Corte dei conti, Sez. Autonomie, nella deliberazione del 1 aprile 2019, n. 4

Assume ampio rilievo per gli Enti locali la recente deliberazione della Corte dei conti, Sez. Autonomie, del 1 aprile 2019, n. 4, in tema di vincoli assunzionali nella Pubblica Amministrazione.
Spiega la Sezione Autonomie come “nel rispetto di tutte le altre disposizioni normative che disciplinano l’assunzione presso le amministrazioni pubbliche e ferma restando la vigenza di entrambi i vincoli posti dall’art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, la determinazione dei limiti assunzionali ivi contenuti, può prescindere dalla corrispondenza numerica tra personale cessato e quello assumibile, a condizione che permanga l’invarianza della spesa e, quindi, venga rispettato il tetto di spesa per il personale sostenuto nell’anno 2008. Conseguentemente, purché si verifichino dette condizioni, il limite assunzionale può ritenersi rispettato anche quando, a fronte di un’unica cessazione a tempo indeterminato e pieno, l’Ente, nell’esercizio della propria capacità assunzionale, proceda a più assunzioni a tempo parziale che ne assorbano completamente il monte ore”.

> CONSULTA IL TESTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, SEZ. AUTONOMIE n. 4/2019.


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