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Le istruzioni Mef «dimenticano» le compensazioni ai sindaci dell'Imu pagata per errore allo Stato
Il comunicato del Ministero

di PASQUALE MIRTO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Con il comunicato del 28 marzo scorso, il Dipartimento delle finanze del ministero dell’Economia ha indicato la procedura da seguire per effettuare le regolazioni Imu da Comune a Stato. La compartecipazione dello Stato al gettito Imu comporta che le maggiori somme erroneamente versate allo Stato devono essere rimborsate da quest’ultimo. Il percorso è stato molto lungo e i primi rimborsi ai contribuenti sono stati effettuati giusto due anni fa (si veda il comunicato del Mef del 30 marzo 2017). Si ricorda che i contribuenti devono presentare l’istanza di rimborso al Comune, il quale, dopo aver verificato l’effettivo diritto al rimborso, inserisce la pratica su una specifica piattaforma informatica, e il rimborso è poi effettuato dallo Stato. La questione dei rimborsi è però caratterizzata da continui ritardi e inadempimenti che ancora oggi permangono, dopo otto anni di applicazione dell’Imu.

Le istruzioni      
Con il comunicato si danno finalmente le indicazioni operative ai Comuni per eseguire il riversamento allo Stato delle somme erroneamente versate al Comune, ma di competenza statale, qualora l’imposta complessivamente versata sia corretta, e quindi non occorre rimborsare nulla al contribuente, ma effettuare solo regolazioni tra Stato e Comune. L‘ipotesi è quella contemplata dall’articolo 1, comma 727 della legge 147/2013, e le modalità sono state definite dall’articolo 6, comma 3 del DM 24 febbraio 2016, il quale dispone che «nel caso di somme erroneamente versate all’ente locale ma di competenza dell’erario, l’ente locale provvede al riversamento di dette somme nei confronti dell’erario». Operativamente, quando un Comune rileva di aver incassato delle somme di competenza statale, o su segnalazione del contribuente stesso o all’esito della propria attività di controllo dell’Imu, deve caricare l’importo da riversare sulla piattaforma informatica dei rimborsi, ma prima ancora deve provvedere ad impegnare tale somma, perché, come detto, si tratta di somme che devono essere materialmente riversate, e non sono oggetto di compensazione all’interno dell’Fsc. Il problema è, che fino a oggi non si sapeva come materialmente riversare le somme allo Stato. Con il comunicato del 28 marzo si chiarisce che le somme devono essere riversate, mediante bonifico bancario o postale, «sul capitolo di capo 10, n. 3465, articolo 4, denominato “Rimborsi e concorsi diversi dovuti dai comuni”, indicando nella causale del versamento “Rimborsi IMU di spettanza erariale ai sensi della circolare DF n. 1/ 2016″».

Il caso inverso  
Manca, però, ancora un pezzo, anche importante per i Comuni. Il comma 725 della legge 147/2013 prevede il caso inverso, ovvero l’ipotesi in cui sia stata versata allo Stato una somma a titolo di Imu di competenza comunale. Il Comune ne dà notizia al ministero delle Finanze che «effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione». I Comuni hanno finora inserito sulla specifica piattaforma informatica le richieste di riversamento dell’Imu di propria competenza, ma finora dal ministero nessuna notizia. Forse sarebbe stato opportuno (e anche corretto), con il comunicato dell’altro giorno, prevedere anche le modalità con le quali lo Stato intendente ridare l’Imu di competenza comunale, in modo da chiudere definitamente questa annosa partita dei rimborsi Imu. Se il problema sta nel non aver previsto specifici appostamenti nel bilancio dello Stato delle somme da riversare ai Comuni, si sarebbe potuto benissimo prevedere, in «prima applicazione», la compensazione tra le somme che lo Stato deve ai Comuni e quelle che i Comuni devono allo Stato, d’altro canto anche la compensazione è una forma di pagamento.


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