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Nuovo contratto dirigenza: il segretario coordina i dirigenti
In arrivo numerosi mutamenti nei compiti dei segretari comunali

Dal Sole 24 Ore – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Il nuovo contratto dei dirigenti determinerà molti mutamenti nei compiti dei segretari comunali. Le novità amplieranno i compiti di coordinamento della dirigenza e determineranno l’assunzione di incarichi gestionali. Questi compiti si aggiungono a quelli attuali, concentrati sulle attività di supporto giuridico e di controllo. Il contratto dovrà dettare, in base alla direttiva del comitato di settore (sul Quotidiano degli enti locali e della Pa del 25 marzo), una nuova disciplina per l’adeguamento della prestazione del segretario alla sede di lavoro, per la revoca, per la definizione dei compiti di coordinamento dei dirigenti o responsabili, il coordinamento tra le attività di responsabile anti-corruzione e l’assegnazione di compiti gestionali, la predisposizione del Peg e del piano degli obiettivi e l’esercizio del potere di avocazione, solo per citare gli aspetti più rilevanti.

Sulla scorta dell’articolo 40 del d.lgs. 165/2001, sono precluse alla contrattazione collettiva, tra l’altro, le materie «attinenti all’organizzazione degli uffici .. afferenti alle prerogative dirigenziali .. e il conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali». Per cui il contratto dovrà comunque evitare di prevedere disposizioni che violino gli ambiti riservati alla legislazione. Viene chiesto al contratto di intervenire sulla revoca dei segretari: l’articolo 100 del Tuel la consente solo per «violazione dei doveri di ufficio». In particolare l’intervento andrà finalizzato a consentire che questa fattispecie maturi nel caso di «inadeguato esercizio delle funzioni di sovrintendenza e coordinamento» dei dirigenti o, negli enti che ne sono sprovvisti, dei responsabili, e per il «mancato conseguimento degli obiettivi» relativi allo svolgimento di questo incarico. È evidente che, con disposizioni di questo tipo, i segretari diventeranno sempre più il punto di riferimento della dirigenza, sempre che non ci sia il direttore generale. Il nuovo contratto nazionale dovrà definire che cosa in concreto si debba intendere per funzioni di sovrintendenza e coordinamento. In quest’ambito l’Aran viene impegnata a disciplinare nel contratto sia l’esercizio del potere di avocazione di singoli atti in caso di accertata inadempienza, sia – più in generale – le modalità di concreto esercizio delle funzioni dirigenziali.

Ed ancora, per l’esercizio dei compiti di predisposizione della proposta di Peg e del Piano dettagliato degli obiettivi, quindi del Piano delle performance. In questo quadro arriva la conferma dell’indennità di galleggiamento. Nella stessa direzione vanno anche le indicazioni che chiedono al contratto di rispondere all’esigenza di contemperare lo svolgimento dei compiti, assegnati in via ordinaria dalla legge n. 190/2012, di responsabile anti-corruzione con quelli di responsabile di articolazioni organizzative, che possono comprendere attività a elevato rischio corruttivo. Allo stesso filone si può ascrivere un altro vincolo, molto generico, che il nuovo contratto dovrà introdurre e disciplinare: l’obbligo per i segretari di adeguare la propria prestazione alle esigenze organizzative dell’ente, con specifico riferimento alla gestione delle risorse umane.


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