MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Dirigenti e segretari, parte la sperimentazione del premio di impatto
La nuova direttiva del Comitato di settore. su mobilità, aumenti, aspettative per i ruoli dirigenziali della PA

Dal Sole 24 Ore – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Il nuovo contratto nazionale della dirigenza degli Enti locali e delle Regioni, di quella professionale della sanità e dei segretari comunali e provinciali si caratterizza, come già quello del personale, per una radicale revisione delle regole in vigore che mostrano peraltro abbondantemente l’usura del tempo. Può essere così sintetizzata la logica ispiratrice della direttiva del comitato di settore. L’atto si aggiunge alla direttiva   del 6 luglio 2017, che viene qualificata come “madre”, nelle parti che sono comuni a tutte le 4 aree dirigenziali, quindi in particolare per welfare contrattuale, previdenza complementare, conciliazione tra tempi di vita e lavoro, permessi, assenze e malattia.

Mobilità e aumenti        
Le novità di maggiore rilievo sono costituite dall’incentivazione della mobilità verso le sedi non attrattive, dall’aumento delle risorse per la retribuzione di risultato, dalla distinzione dell’indennità di posizione in una quota fissa e una variabile, dall’introduzione del premio di impatto nell’ambito dell’indennità di risultato e dalle regole più incisive che dovranno essere dettate per il recesso. Sul versante dei segretari si prevede in particolare l’introduzione del recesso per mancato coordinamento dei dirigenti e della remunerazione per la direzione delle unioni dei Comuni. La direttiva è molto ambiziosa e la sua effettiva attuazione nei contratti si scontra con la necessità di dovere comunque giungere rapidamente alla loro stipula – ricordiamo che stiamo ancora parlando di quelli del triennio 2016/2018 – e con il vincolo legislativo per cui gli aspetti relativi al conferimento e alla revoca degli incarichi dirigenziali sono preclusi alla contrattazione collettiva. Gli aumenti devono restare entro gli stessi tetti percentuali dei contratti del personale del comparto, cioè incrementi dello 0,36% per l’anno 2016, dello 1,09% per il 2017 e del 3.48% a decorrere dal 2018: ognuno di questi aumenti ingloba anche quelli dell’anno o degli anni precedenti, mentre ad essi si aggiungono quelli derivanti dalla indennità di vacanza contrattuale. Altra indicazione assai netta è la necessità di disciplinare il recesso per responsabilità dirigenziale, quindi per i casi particolarmente gravi di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, in modo da rendere effettivamente e facilmente applicabile, mentre fino a ora le previsioni contenute nel contratto 22 febbraio 2010 non si sono dimostrate tali. Viene inoltre richiesta la netta separazione di questa forma di responsabilità da quella disciplinare.

Le altre novità  
La mobilità dei dirigenti tra gli enti deve essere incentivata da parte delle amministrazioni riceventi, in particolare da quelle che hanno una scarsa «attrattività» e al riguardo si prevede un tetto massimo di 6 mensilità della retribuzione di posizione. Per molti aspetti la regola è connessa strettamente all’indicazione per cui deve essere previsto che i dirigenti adeguino la propria sede di lavoro alle esigenze delle amministrazioni. Viene espressamente previsto che il nuovo contratto collettivo nazionale includa i dirigenti a tempo determinato nell’ambito di applicazione. Ricordiamo che attualmente, a differenza di quanto previsto per il personale, i contratti si applicano direttamente solo ai dirigenti assunti a tempo indeterminato. L’importanza della formazione viene rilanciata, stabilendo una sua stretta connessione con la valutazione ed evidenziando la necessità che essa possa essere prevista come obbligatoria. Viene sollecitata una radicale revisione della disciplina sulle aspettative, in modo da prevedere il tetto di 6 mesi negli ultimi 2 anni, senza considerare quelle obbligatorie per legge, da fissare una durata minima della prestazione lavorativa, da favorire lo scambio di esperienze presso privati e altre Pa e da introdurre la possibilità che essa sia richiesta per la crescita professionale e la mobilità. Continua a essere applicato il principio per cui le ferie devono essere autodeterminate da parte dei dirigenti, con la possibilità di fruizione per almeno 15 giorni nel periodo estivo, come previsto per il personale. Il contratto deve nel contempo rafforzare la rilevanza giuridica dei criteri che gli enti possono dettare per la loro conciliazione con le esigenze organizzative, rafforzamento che si deve realizzare con la previsione della irrogazione di sanzioni disciplinari in caso di loro violazione.

Il trattamento economico
Sul trattamento economico viene disposto che l’unica deroga al principio della onnicomprensività sia costituita dagli incarichi conferiti da terzi, previa autorizzazione. Relativamente al salario accessorio e al fondo, la retribuzione di posizione deve essere, anche negli enti locali, suddivisa tra una quota fissa, che è l’unica da erogare in caso di incarichi dirigenziali non gestionali, e una quota variabile da finanziare attraverso i fondi per la contrattazione decentrata. Occorre restare nel tetto delle risorse per il salario accessorio e si deve aumentare la quota destinata alla retribuzione di risultato. Viene assunto l’impegno alla semplificazione dei meccanismi di costituzione dei fondi, in particolare per le risorse aggiuntive connesse all’attivazione di nuovi servizi e/o all’aumento dei dirigenti in servizio. Scelta che è già stata per gli aspetti connessi alle possibilità di incremento dei fondi concretizzata nel contratto del personale. Agli incarichi dirigenziali apicali si devono applicare le stesse regole dettate per il resto della dirigenza. Viene prevista la sperimentazione del premio di impatto, cioè il collegamento tra una quota della retribuzione di risultato e il raggiungimento di un obiettivo «di sistema»: la sua misura dovrà essere almeno il 10% della indennità di risultato. Si assume l’impegno alla revisione del trattamento economico da corrispondere per gli incarichi conferiti ad interim. Sul terreno delle relazioni sindacali, viene prevista unicamente la fissazione di regole snelle per gli enti in cui il numero dei dirigenti è ridotto. Inoltre sono previste sezioni speciali per i dirigenti professionali, tecnici e amministrativi della sanità, che dovrebbero entrare per la prima volta nel contratto dei dirigenti delle Regioni e degli enti locali, ingresso che per la legge di conversione del Dl Semplificazione dovrebbe essere rinviata alla successiva tornata contrattuale, e per i segretari.

I segretari
Per questi ultimi, sul versante normativo viene dato mandato alla specifica sezione del nuovo contratto di definire le modalità attraverso cui le funzioni di responsabile anticorruzione si devono conciliare con le funzioni dirigenziali, viene prevista la necessità di adeguamento della prestazione alla sede di lavoro, viene disposto che la revoca possa essere comminata anche per il mancato esercizio delle funzioni di sovrintendenza e coordinamento dei dirigenti e si stabilisce la estensione ai segretari delle regole dettate per i dirigenti in tema di ferie, malattia, orari, permessi e previdenza complementare. Sul versante economico, tranne che per i segretari di fascia C, cioè quelli non assimilati ai dirigenti per i quali si deve restare nel tetto dello 80%, deve essere garantita la piena equiparazione del trattamento tabellare. Per tutti i segretari la retribuzione di posizione deve essere articolata per fasce, quella di risultato deve essere conformata alle regole in vigore per i dirigenti, con conferma della cd indennità di galleggiamento, deve essere prevista la remunerazione dei segretari delle unioni e viene stabilito che le risorse per il loro salario accessorio continuino ad essere distinte da quelle dei dirigenti e del personale.


www.lagazzettadeglientilocali.it