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Legge Spazzacorrotti a rischio di incostituzionalità
A sollevare il dubbio la nuova Sentenza della Corte Costituzionale, Sez. VI, n. 12541

di GIOVANNI NEGRI (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesis s.r.l.

La stretta sulla concessione dei benefici penitenziari, oltretutto senza disciplina della fase transitoria, si espone a più di un rischio di illegittimità. A lasciarlo capire è la Corte di cassazione con la sentenza n. 12541 della Sesta sezione penale depositata ieri. Nell’ambito di un procedimento relativo a una condanna concordata con patteggiamento per corruzione e corruzione in atti giudiziari, la difesa aveva chiesto alla Cassazione di sollevare la questione di legittimità costituzionale con riferimento all’assenza di regole per la fase transitoria e all’inserimento dei reati contro la pubblica amministrazione tra quelli che impediscono la concessione di alcuni benefici penitenziari.

La Cassazione sul punto sottolinea l’esistenza di una frizione tra il diritto italiano e quello internazionale. Infatti, da un parte è vero che per il “diritto vivente” nazionale e la sua applicazione data anche dalla Cassazione nel 2006 a Sezioni unite, le disposizioni sull’esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione sono considerate norme penali processuali e non sostanziali. E questo perché non riguardano l’accertamento del reato e l’irrogazione della pena, ma solo le sue modalità esecutive. La conseguenza è che si applica il principio tempus regit actum e non quello sulla successione delle norme penali con il favor rei. D’altra parte, è indubitabile, riconosce la sentenza, che nella più recente giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell’uomo, i concetti di illecito penale di pena «hanno assunto una connotazione “antiformalista” e “sostanzialista”, privilegiandosi alla qualificazione formale data dall’ordinamento (all’”etichetta” assegnata), la valutazione in ordine al tipo, alla durata, agli effetti nonchè alle modalità di esecuzione della sanzione o della misura imposta».

E allora, per la Cassazione, non apparirebbe manifestamente infondata la tesi della difesa, per la quale il legislatore avrebbe “cambiato le carte in tavola senza prevedere una norma transitoria, in contrasto con l’articolo 7 della Convenzione europa dei diritti dell’uomo e, quindi, con l’articolo 117 della Costituzione, conducendo, nel caso esaminato, da una sanzione patteggiata “senza assaggio di pena” a una sanzione con carcerazione necessaria. In passato, ricorda ancora la Cassazione, il legislatore si era comportato diversamente adottando disposizioni transitorie per smussare l’immediata applicazione delle modifiche all’ordinamento penitenziario (il riferimento è al 2002 e a quanto venne previsto per i reati di tratta di persona e riduzione in schiavitù). La Corte tuttavia non ritiene di potere sollevare la questione di legittimità perchè non attinente alla sentenza di patteggiamento, oggetto del ricorso, ma alla sua esecuzione. In un certo senso, però, suggerisce alla difesa di tornare a porle in sede di incidente di esecuzione.


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