MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Avvocatura dello Stato: i nuovi compensi professionali
Il TAR fa chiarezza sulla decorrenza del nuovo regime di corresponsione

di ULDERICO IZZO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Il TAR del Molise, con la sentenza n. 45/2019, ha chiarito la decorrenza del nuovo regime di corresponsione dei compensi professionali, spettanti agli avvocati dello Stato e agli avvocati di qualunque altra avvocatura pubblica, introdotto dall’articolo 9 del d.l. 90/2014, in relazione a sentenze favorevoli all’ente, sia nell’ipotesi di declaratoria della compensazione delle spese di lite e sia nell’ipotesi in cui vi è la soccombenza alla refusione delle spese processuali a carico della controparte.

La norma di riferimento             
L’articolo 9 del d.l. 90/2014 modifica la norma sugli onorari dell’avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici, stabilendo un peculiare regime e cioè:

Il fatto
Il Tribunale molisano si è espresso sul ricorso proposto da alcuni avvocati dello Stato che hanno prestato e prestano ancora servizio presso l’avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso. I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto alla corresponsione dei compensi professionali senza le decurtazioni e le limitazioni introdotte dall’articolo 9 del d.l. 90/2014, con conseguente condanna, anche in forma generica, delle amministrazioni resistenti al pagamento delle somme dovute. Il TAR dopo aver rinviato alla Consulta la verifica della costituzionalità della norma ha deciso di accogliere parzialmente il ricorso sulla base dei motivi aggiunti presentati dai ricorrenti.

La decisione     
La sentenza del Tar si basa su quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 236/2017, che ha fornito precise indicazioni per individuare il giorno da cui decorre la nuova disciplina nei distinti profili del compensato, del liquidato, del riscosso e infine anche del cosiddetto «tetto massimo» degli emolumenti. Il giudice amministrativo ha riconosciuto il diritto degli avvocati di Stato a percepire i compensi professionali spettanti fino al 31 dicembre 2014 (e limitatamente al «compensato» fino al 24 giugno 2014), senza le decurtazioni e le limitazioni previste dall’articolo 9 del d.l. 90/2014, e ha quindi condannato, in forma generica, le Amministrazioni resistenti al pagamento delle somme dovute. Dalla sentenza della Corte costituzionale si evince che il criterio di applicazione del vigente e del previgente regime è quello della competenza e non quello della cassa. Il credito per gli onorari spettanti si forma quando è statuito nella decisione giurisdizionale (la competenza si basa, infatti, sul titolo giuridico), e non quando il relativo importo viene effettivamente riscosso (entrando nella cassa dello Stato).
Per il Collegio, il giudice costituzionale ha osservato che la previsione di legge che fissa il discrimine temporale al momento del deposito della sentenza è coerente con la fattispecie a formazione progressiva del diritto alla corresponsione degli onorari professionali.
La legittima aspettativa dell’avvocato dello Stato muta in diritto nel momento in cui si forma il titolo di condanna della controparte alle spese, titolo che può essere di formazione giudiziale o stragiudiziale (transazione). La Corte costituzionale ha anche chiarito che, nelle more della definizione del titolo giudiziale o stragiudiziale di compensazione o liquidazione delle spese, l’avvocato ha solo una legittima aspettativa al riconoscimento degli onorari professionali. Nel momento in cui si forma il titolo, invece, questa aspettativa muta in diritto soggettivo che può essere lecitamente rivendicato dall’avvocato. Questo significa che, per comprendere quale sia la disciplina dei compensi effettivamente applicabile, si deve fare riferimento alla data di formazione del titolo che regola le spese di lite, cioè al principio della competenza e non della cassa.

Conclusioni
La sentenza, nel fare proprie le argomentazioni contenute nella sentenza della Consulta, ha stabilito che per gli avvocati dello Stato: a) nel caso di compensazione delle spese si applica il nuovo regime dall’entrata in vigore del d.l. 90/2014, ovvero dal 25 giugno 2014; b) nel caso di liquidazione delle spese, il nuovo regime entra in vigore contestualmente alla data di entrata in vigore del decreto d’attuazione dell’articolo 9 del d.l. 90/2014, ovvero dal 1° gennaio 2015.
Infine, il tetto massimo agli emolumenti, per gli avvocati dello Stato si applica contestualmente all’entrata in vigore della nuova disciplina sul riparto del cioè dal 1° gennaio 2015.


www.lagazzettadeglientilocali.it