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Esenzione IVA per interessi di mora e spese di recupero
Acquisto di somme a titolo di interessi moratori: la risposta dell'Agenzia delle Entrate a un atto di interpello sull'esigibilità IVA

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 74 del 13 marzo ha replicato a un atto di interpello in cui si chiedeva se e in quale misura una società debba applicare il normale regime IVA nel contesto di un’attività di recupero crediti.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, “la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”.
Tuttavia, ai sensi del successivo articolo 15, primo comma, n. 1), dello stesso d.P.R. n. 633 del 1972, non concorrono a formare la base imponibile “le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente”.

L’Agenzia delle Entrate ha dunque confermato l’esenzione da IVA, ai sensi dell’art. 15, c. 1, n. 1, del d.P.R. 633/1972, per le somme acquisite a titolo di interessi moratori e di spese per il recupero crediti, in quanto da ritenersi di natura “risarcitoria”.

>> Consulta la Risposta integrale dell’Agenzia delle Entrate


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