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Predissesto, dopo lo stop della Consulta vanno recuperati anche i mancati ripiani degli ultimi anni
La delibera della Corte dei conti, Sez. controllo per la Calabria n. 30/2019

dal Sole 24 Ore – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Arriva un’altra vittima illustre della sentenza n. 18/2019 della Consulta: è il Comune di Reggio Calabria. La Corte dei conti della Calabria (delibera n. 31/2019), in coerenza con quanto affermato dalla sezione Campania, ha ricondotto al disavanzo originario l’extradeficit da riaccertamento straordinario, eliminando la sua ripartizione in 30 anni. Nonostante ciò possa essere considerato sufficiente a creare condizioni di quasi impossibilità per il ripiano, la Corte (deliberazione n. 30/2019) ha sospeso anche la verifica del piano, in attesa della decisione ancora pendente presso la Consulta, sollecitata dalle Sezione Riunite (ordinanza n. 5/2019); questa volta la questione riguarda la confluenza del Fondo anticipazioni di liquidità nel Fondo crediti di dubbia esigibilità secondo le indicazioni del Dl 78/2015. Gli effetti della sentenza della Consulta La Sezione calabrese, prima della sentenza della Consulta, aveva approvato il piano rimodulato dal Comune sulla base delle indicazioni della legge di stabilità 2017.

La rimodulazione del piano aveva permesso al Comune di ripartire il disavanzo da riaccertamento straordinario non più in dieci anni, con un’incidenza di circa 11 milioni di euro all’anno, ma in trenta, facendo scendere la rata a 2,5 milioni. La stessa ripartizione è stata effettuata anche per le anticipazioni di liquidità e per il fondo di rotazione, da restituire entrambi nello stesso arco di 30 anni. La sentenza della Consulta riguarda non solo i rapporti futuri, ma anche quelli che sono sorti in passato, purché non si tratti di rapporti esauriti. Dal momento che il piano di riequilibrio si configura come un rapporto di durata e quindi non esaurito, è possibile estenderne gli effetti sulla parte non conclusa, con la conseguenza del venir meno del presupposto normativo che aveva consentito il recupero trentennale del disavanzo originario. Il piano rimodulato andrà quindi ricondotto a quello originario con un recupero annuale di 11 milioni, al quale vanno aggiunti altri 17 milioni non ripianati nei due anni di vigenza della legge poi dichiarata illegittima dalla Consulta. Entrambi gli importi saranno da includere nel primo anno utile (bilancio 2019), applicando l’articolo188, comma 1, del Tuel e ricordando che «la mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione».

La sospensione del piano di riequilibrio Altra questione riguarda la possibilità di far confluire il Fondo anticipazione di liquidità nel Fondo crediti di dubbia esigibilità, come previsto dall’articolo 6, comma 2 del Dl 78/2015. La sezione calabrese ricorda che le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con l’ordinanza n. 5/2019, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale di quella norma, ritenendo che i due fondi vadano considerati come distinti per evitare espansioni della capacità di spesa degli enti locali. Infatti, la contabilizzazione del Fondo anticipazione aumenta il risultato di amministrazione con obbligatoria sterilizzazione nella parte accantonata, rendendo nullo l’effetto sul risultato di amministrazione finale.


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