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Stato patrimoniale, doppio parametro per le partecipazioni
Prima analisi dell'impatto sullo stato patrimoniale 2018 dei nuovi criteri di valutazione delle partecipazioni

di ANNA GUIDUCCI e PATRIZIA RUFFINI (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Primo impatto nello stato patrimoniale 2018 dei nuovi criteri di valutazione delle partecipazioni introdotti dal decreto dell’Economia del 29 agosto 2018. Per le quote detenute in organismi controllati o partecipati, il principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale allegato 4/3 al Dlgs 118/11 (punto 6.1.3) richiama il metodo del patrimonio netto, rettificato con il valore dell’utile o della perdita rapportato alla quota di possesso. I criteri di iscrizione e valutazione si applicano sia alle partecipazioni in società controllate e partecipate, sia alle partecipazioni non azionarie (in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati).

Se alla data di chiusura del rendiconto l’ente socio non dispone del bilancio 2018 del soggetto partecipato ha due alternative: il metodo del patrimonio netto dell’esercizio precedente oppure il criterio del costo di acquisto. Pertanto nel caso in cui non risulti possibile acquisire in tempo utile il bilancio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell’approvazione) degli organismi partecipati, gli enti devono valutare l’iscrizione delle partecipazioni controllate o partecipate nello stato patrimoniale al metodo del patrimonio netto dell’esercizio precedente o del costo di acquisto. In alcuni casi, però, non è possibile nemmeno adottare il metodo del patrimonio netto dell’esercizio precedente, per l’impossibilità di acquisire il bilancio di quell’esercizio. Se questa è la situazione, gli enti dovranno allora valutare al costo. Per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita, però, non è possibile nemmeno applicare il criterio del costo. In questo ulteriore caso non c’è dunque alternativa all’adozione del il metodo del «valore del patrimonio netto» dell’esercizio in cui c’è stata la prima iscrizione nello stato patrimoniale. L’adozione del criterio del costo di acquisto (o del metodo del patrimonio netto dell’esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale) diventa definitiva.

Sono iscritte nello stato patrimoniale anche le partecipazioni al fondo di dotazione di enti istituiti senza conferire risorse, mentre, in deroga ai principi Oic 17 e 21, le partecipazioni e i conferimenti al fondo di dotazione di Enti che non hanno valore di liquidazione determinano l’iscrizione di una riserva non disponibile fra le poste del netto patrimoniale. Nel caso di valutazione delle immobilizzazioni finanziarie 2017 al metodo del patrimonio netto, le scritture di assestamento 2018 devono tener conto della previsione del principio secondo cui gli eventuali utili derivanti dall’applicazione di questo criterio determinano l’iscrizione di una specifica riserva vincolata, da utilizzare eventualmente in caso di riduzione o azzeramento del valore delle partecipazioni. L’eventuale obbligo di ripiano da parte dell’ente locale costringe conseguentemente l’ente a stanziare nel passivo dello stato patrimoniale un fondo per rischi ed oneri. Se l’ente lo scorso anno aveva valutato al costo, non si rilevano impatti a bilancio. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto deve indicare il criterio di valutazione adottato per tutte le partecipazioni (se il costo storico o il metodo del patrimonio netto), con separata indicazione delle variazioni dei criteri rispetto al precedente esercizio.


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