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Programmazione da rivedere per sfruttare il nuovo turn over anticipato
Le amministrazioni locali e regionali devono modificare la programmazione del fabbisogno del personale per utilizzare le ampliate opportunità di assunzione previste dal testo del decreto 4/2019 per come modificato dal Senato in prima lettura

Dal Sole 24 Ore – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Le amministrazioni locali e regionali devono modificare la programmazione del fabbisogno del personale per utilizzare le ampliate opportunità di assunzione previste dal testo del Dl 4/2019 per come modificato dal Senato in prima lettura. In questo modo gli enti territoriali potranno colmare i propri vuoti di organico e dare una risposta immediata alle cessazioni di dipendenti, ivi compresi quelli che utilizzano la cosiddetta quota 100, potranno fermare la china della diminuzione del numero dei dipendenti e potranno abbassarne l’età media (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa dell’11 febbraio). È inoltre opportuno che gli enti modifichino i propri regolamenti per dare attuazione all’altra novità che impone ai neo assunti di restare nello stesso ente per almeno 5 anni. Si deve sottolineare che il testo non dà una risposta ai dubbi ed alle perplessità indotti dalla legge di Bilancio 2019 in materia di assunzioni di personale: la controversa introduzione dell’obbligo di aderire ai concorsi unici nazionali anche per le PA non statali ed il divieto di utilizzare per scorrimento le graduatorie dei concorsi banditi a partire dallo scorso 1° gennaio, con tutti i rischi connessi di allungamento delle procedure assunzionali.

Gli Enti locali, ivi comprese quindi anche le Province, e le Regioni potranno utilizzare dalla entrata in vigore della legge di conversione, quindi già nel 2019, le capacità assunzionali dell’ultimo quinquennio, ovviamente per le quote non già utilizzate. Per il 2019 questo vuol dire utilizzare le capacità assunzionali del 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014 (cioè i risparmi delle cessazioni del 2017, 2016, 2015, 2014 e 2013). Ricordiamo che le amministrazioni già soggette al patto di stabilità possono utilizzare tutte le possibilità per finanziare nuove assunzioni a tempo indeterminato che sono maturate negli ultimi 3 anni. L’altro ampliamento delle capacità assunzionali è dato dalla possibilità che nel triennio 2019/2021 si dia corso già nello stesso anno alle assunzioni a tempo indeterminato già nello stesso anno in cui la cessazione è prevista. Ricordiamo che attualmente, disposizione consolidata da almeno 10 anni, le capacità assunzionali maturano a seguito delle cessazioni intervenute nell’anno precedente. Il legislatore chiarisce che l’effettiva assunzione deve seguire al collocamento in quiescenza, mentre la programmazione si può basare su quelle programmate nell’anno. Perché si possa dare corso alla utilizzazione di queste opportunità, le amministrazioni devono modificare la propria programmazione del fabbisogno del personale del triennio 2019/2021. Tale modifica diventa necessaria anche nelle amministrazioni che hanno già approvato il bilancio preventivo e, di conseguenza, hanno cristallizzato il proprio Dup, documento di cui la programmazione del fabbisogno, ricordiamo, costituisce un allegato.

Viene applicata anche alle Regioni ed agli enti locali la previsione dettata da numerosi anni per le amministrazioni statali, ed alla quale molti enti territoriali hanno aderito con una propria disposizione regolamentare, per cui i neo assunti devono restare per almeno 5 anni alle dipendenze dell’Ente. Si deve approdare a questa interpretazione anche se il dettato legislativo parla di «sede di prima destinazione». La nuova regola sembra essere applicabile sia ai vincitori dei concorsi degli ultimi 5 anni sia a quelli degli anni successivi. Anche se la disposizione si applica automaticamente, appare necessario che le amministrazioni disciplinino la materia, ambito nel quale possono introdurre motivatamente anche un allungamento del periodo in cui scatta l’obbligo di permanenza nella sede di prima nomina.


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