MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


I Piccoli Comuni possono sottrarsi alla gestione associata delle funzioni fondamentali se dimostrano che non realizza risparmi
Censurate dalla Corte costituzionale la normativa statale e regionale sull’associazionismo obbligatorio degli Enti locali di piccole dimensioni

La disposizione che impone ai Comuni con meno di 5mila abitanti di gestire in forma associata le loro funzioni fondamentali (trasporto pubblico, polizia municipale, ecc.) è incostituzionale là dove non consente ai Comuni di dimostrare che, in quella forma, non sono realizzabili economie di scala e/o miglioramenti nell’erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento. Ad affermarlo è la Corte Costituzionale con la sentenza n. 33/2019 depositata nella giornata di ieri 4 marzo in riferimento all’art. 14, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

Il punto di vista della Consulta

A parere della Corte, l’obbligo imposto ai Comuni sconta un’eccessiva rigidità perché dovrebbe essere applicato anche in tutti quei casi in cui:
a) non esistono Comuni confinanti parimenti obbligati;
b) esiste solo un Comune confinante obbligato, ma il raggiungimento del limite demografico minimo comporta il coinvolgimento di altri Comuni non in situazione di prossimità; c) la collocazione geografica dei confini dei Comuni (per esempio in quanto montani e caratterizzati da particolari fattori antropici, dispersione territoriale e isolamento) non consente di raggiungere gli obiettivi normativi.

L’obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali

In particolare, le disposizioni statali denunciate, in sintesi, stabiliscono l’obbligo per i Comuni di esercitare le funzioni fondamentali di cui sono titolari, elencano le funzioni fondamentali medesime, pongono l’obbligo, per i Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti (o a 3mila, se montani), di esercitarle in forma associata mediante unione di Comuni o convenzione, disciplinano l’unione rinviando all’art. 32 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (comma 28-bis), vietano di svolgerle singolarmente o mediante più di una forma associativa, demandano alle Regioni, nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, Cost., l’individuazione della dimensione territoriale ottimale per il predetto esercizio associato e definiscono il limite demografico minimo che le forme associate devono raggiungere. La normativa regionale, invece, individua la dimensione territoriale ottimale e omogenea funzionale all’esercizio associato e le scadenze temporali per l’avvio di tale modalità di gestione. A seguito di continue proroghe, il nuovo termine entro cui i Comuni interessati devono assicurare l’attuazione delle disposizioni di cui all’art.14 del d.l. n. 78/2010 è stato più volte differito e, attualmente, è fissato al 30 giugno 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91.

>> CONSULTA IL TESTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE n. 33/2019.


www.lagazzettadeglientilocali.it