MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Illegittimo lo scioglimento del consiglio comunale senza elementi concreti, precisi e rilevanti
Le valutazioni del TAR Lazio nella recente sentenza n. 2388/2019

di ULDERICO IZZO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Essendo stati riscontrati vizi di «travisamento dei fatti» e di «illogicità nella valutazione dei presupposti», non è possibile ricavare la sussistenza di quegli elementi concreti, univoci e rilevanti, ex articolo 143 Tuel, idonei a configurare la compromissione del buon andamento o dell’imparzialità dell’Amministrazioni comunale e la presenza del condizionamento da parte della malavita organizzata. Così si esprime il TAR Lazio, con la recente sentenza n. 2388/2019, con cui annulla il decreto presidenziale che ha disposto lo scioglimento del Comune di Marina di Gioiosa Ionica.

Il fatto
Con Dpr del 24 novembre 2017, ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico degli enti locali, è stato sciolto il Comune di Marina di Gioiosa Ionica. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali hanno chiesto l’annullamento del predetto decreto, mentre la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ministero dell’Interno e l’Ufficio territoriale del governo di Reggio Calabria si sono costituiti in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.
Il Tribunale amministrativo della Capitale, competente per materia, ha accolto il ricorso.

La decisione
La sentenza del Capoluogo laziale è degna di rilievo giuridico perché, facendo leva sul costante orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto di escludere la legittimità del provvedimento impugnato, il quale presenta una motivazione priva degli elementi di concretezza, precisione e rilevanza.
La norma di cui all’articolo 143 Tuel, quindi, consente l’adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale sulla scorta di indagini ad ampio raggio sulla sussistenza di rapporti tra gli Amministratori e la criminalità organizzata, non limitate alle sole evenienze di carattere penale, e perciò sulla scorta di circostanze che presentino un grado di significatività e di concludenza serio, anche se – come detto – di livello inferiore rispetto a quello che legittima l’azione penale o l’adozione di misure di sicurezza.
Nell’esercizio del potere di scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, trovano perciò giustificazione i margini, particolarmente estesi, della potestà di apprezzamento di cui fruisce l’Amministrazione statale nel valutare gli elementi su collegamenti, diretti o indiretti, o su forme di condizionamento da parte della criminalità di stampo mafioso.
A ciò deve aggiungersi che, se è vero che gli elementi raccolti devono essere concreti, univoci e rilevanti, come è richiesto dalla nuova formulazione dell’articolo 143, comma 1, Tuel, è tuttavia solo dall’esame complessivo di tali elementi che si può ricavare, da un lato, il quadro e il grado del condizionamento mafioso e, dall’altro, la ragionevolezza della ricostruzione operata quale presupposto per la misura dello scioglimento degli organi dell’Ente, potendo essere sufficiente allo scopo anche soltanto un atteggiamento di debolezza, omissione di vigilanza e controllo, incapacità di gestione della macchina amministrativa da parte degli organi politici che sia stato idoneo a beneficiare soggetti riconducibili ad ambienti controindicati.

Conclusioni
L’articolo 143, Dlgs n. 267 del 2000 delinea un modello di valutazione prognostica in funzione di un deciso avanzamento del livello istituzionale di prevenzione, con riguardo ad un evento di pericolo per l’ordine pubblico quale desumibile dal complesso degli effetti derivanti dai collegamenti o dalle forme di condizionamento in termini di compromissione della libera determinazione degli organi elettivi, del buon andamento delle Amministrazioni nonché del regolare funzionamento dei servizi, ovvero in termini di grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
La sentenza è gemella di analoghe decisioni depositate negli stessi giorni, che hanno disposto la revoca dello scioglimento di altri Comuni calabresi e tutte mettono in evidenza una superficialità dell’istruttoria procedimentale.


www.lagazzettadeglientilocali.it