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Amministrative a fine maggio, la relazione di fine mandato va firmata entro il 27 marzo
In vista delle elezioni, gli adempimenti per i 3.838 Comuni interessati

di ANNA GUIDUCCI e PATRIZIA RUFFINI (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Attenzione ai vincoli procedurali o sostanziali nella compilazione della relazione di fine mandato per i 3.838 Comuni interessati dalle elezioni amministrative del 26 maggio.
I Comuni e le Province sono obbligati a redigere la relazione di fine mandato per formalizzare il consuntivo dell’azione amministrativa svolta durante la consiliatura, evidenziandone i saldi finanziari.

Vincoli procedurali
I vincoli procedurali previsti dall’articolo 4 del Dlgs 149/2011 interessano il responsabile finanziario, il sindaco o il presidente della Provincia e l’organo di revisione. La relazione di fine mandato deve essere infatti redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale in tempo utile per consentire la sua sottoscrizione, da parte del sindaco e del presidente della Provincia. In quanto resoconto a valenza prettamente politica, la firma non è demandabile al commissario nominato a seguito dello scioglimento dell’organo consiliare. Il termine per questo adempimento è fissato al sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato (27 marzo).
Entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione, la relazione deve essere certificata dall’organo di revisione dell’ente locale, al quale è chiesto di attestare la veridicità dei dati presenti nella relazione e la loro corrispondenza con i documenti contabili e di programmazione finanziaria dell’ente.
Entro i tre giorni successivi, il sindaco (o il presidente della Provincia), deve trasmettere la relazione e la certificazione dell’organo di controllo, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. L’ultimo obbligo, entro sette giorni successivi alla certificazione, attiene alla pubblicazione sul sito istituzionale, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La mancata pubblicazione online di fatto impedisce alla relazione, secondo i giudici contabili, di assolvere alla finalità di legge di garantire l’esercizio effettivo del controllo democratico del cittadino.
Il documento deve essere redatto utilizzando il modello approvato con il decreto ministeriale 23 aprile 2013, differenziato fra Province, Comuni con popolazione inferiore e superiore a cinquemila abitanti.
I territori più interessati dalla scadenza elettorale di fine maggio sono Emilia Romagna (dove vanno al voto il 71 per cento dei Comuni), seguiti da Piemonte, Toscana, Umbria, Marche, Lombardia.

Le sanzioni
Il rispetto delle scadenze è rimarcato dalle conseguenze sanzionatorie di carattere pecuniario, che accompagnano il mancato rispetto dell’obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito dell’ente della relazione di fine mandato. La sanzione consiste nel dimezzamento, per i tre mesi successivi, delle indennità del sindaco. La decurtazione si estende, nel caso di mancata predisposizione della relazione, al responsabile finanziario o al segretario generale che non l’hanno predisposta. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente.
I controlli eseguiti nel corso del 2018 da parte della magistratura contabile (relazione inaugurazione anno giudiziario 2019) hanno evidenziato in molti casi criticità e violazioni procedurali, quali la ritardata pubblicazione sul sito istituzionale o trasmissione alla Corte dei conti (ad esempio, Sezione regionale di controllo per la Calabria, per la Campania, per la Puglia). In altri casi sono state accertate criticità sostanziali, quali la mancata o incompleta redazione del paragrafo, imposto dal decreto ministeriale del 23 aprile 2013, relativo ai rilievi effettuati, durante il mandato, dagli organi esterni di controllo (es. Sezione regionale di controllo per la Liguria).


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