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Alla nomina dei segretari comunali serve più imparzialità
Ulteriori riflessioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 23/2019

di PASQUALE MONEA e MARCO MORDENTI (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

La sentenza della Corte costituzionale n. 23/2019 pone la questione dirimente dei compiti di verifica della legalità e di assistenza agli organi istituzionali, in cui coesistono gruppi di maggioranza e di minoranza, in capo al segretario comunale. Questi compiti richiedono alcune condizioni in grado di rendere sostenibile un ruolo così complesso, a maggior ragione in un Paese come il nostro patologicamente caratterizzato da sacche rilevanti di illegalità. Il punto di equilibrio principale per la categoria rilevato dalla Corte è quello che ribadisce l’esistenza di una figura unica nazionale quale dirigente pubblico scelto mediante concorso pubblico e garantito dall’appartenenza al ministero dell’Interno; al tempo stesso, una figura apicale rispetto all’organizzazione dell’ente locale, con rilevanti funzioni di supporto alla politica, di piena partecipazione alle scelte e al perseguimento degli obiettivi dell’ente oltre che di garanzia. È questo il «non irragionevole punto di equilibrio tra le ragioni dell’autonomia degli enti locali, da una parte, e le esigenze di un controllo indipendente sulla loro attività, dall’altro». Occorre verificare le modalità di individuazione del segretario alla luce delle argomentazioni portate dalla Corte, sia nella fase di accesso all’albo professionale sia nella scelta da parte di ogni amministrazione.

Anzitutto, l’accesso all’albo professionale deve continuare ad avvenire con modalità conformi ai principi costituzionali di «imparzialità e buon andamento», in modo da assicurare la qualità del personale a cui affidare il ruolo apicale. Non solo; la Corte fornisce indirettamente alcuni suggerimenti anche sulla scelta del segretario nei singoli enti. «Lo statuto burocratico e funzionale che lo caratterizza resta segnato da aspetti tra loro in apparenza dissonanti. Da un lato funzionario statale assunto per concorso, ma dall’altro preposto allo svolgimento effettivo delle sue funzioni attraverso una nomina relativamente discrezionale del sindaco ( ) La scelta del segretario, infatti, pur fiduciaria e condotta intuitu personae, presuppone l’esame dei curricula di coloro che hanno manifestato interesse alla nomina e richiede quindi non solo la valutazione del possesso dei requisiti generalmente prescritti, ma anche la considerazione, eventualmente comparativa, delle pregresse esperienze tecniche, giuridiche e gestionali degli aspiranti». La Corte, con un significativo inciso, indica la necessità di garantire una nomina procedimentalizzata che sia coerente con i principi costituzionali di imparzialità dell’amministrazione pubblica. In questa ottica, suggerisce un modello costituzionalmente orientato di «fiduciarietà temperata», con modalità «relativamente discrezionali» ma non tali da sconfinare nell’assoluta arbitrarietà. È necessario quindi rivedere il procedimento formale di scelta del segretario, che deve passare per una corretta comparazione dei curricula, a carattere non concorsuale ma finalizzata a individuare il candidato più idoneo (anche mutuando la giurisprudenza prevalente in materia di incarichi a contratto ex articolo 110 del Tuel).

In ogni caso la sentenza della Corte sarà probabilmente seguita da interpretazioni e decisioni giurisprudenziali innovative, con le quali saranno evidenziate eventuali anomalie in relazione alla nomina del segretario. La pronuncia della Corte, seppur ben argomentata, non appare del tutto convincente in quanto non evidenzia in modo chiaro e univoco le criticità che abbiamo illustrato. La tesi della Corte, basata su un non irragionevole bilanciamento tra legalità ed efficienza, tra autonomia locale e controllo da parte dello Stato, richiede a nostro avviso una disciplina più equilibrata e matura che ci consenta di non ricadere in quello che è stato definito «spoil system all’italiana». In effetti, la sentenza stessa fornisce la chiave per la definizione dei correttivi necessari: da un lato, infatti, individua un ruolo apicale e «quasi manageriale» come presupposto per una legittima scelta di natura fiduciaria; dall’altro, allude a una valutazione «eventualmente comparativa» in sede di scelta del segretario da parte del singolo ente. Tuttavia, analizza con una certa timidezza le previsioni in materia del testo unico, senza indicare esplicitamente alcune palesi carenze.

Occorre superare una volta per tutte le criticità esistenti, se vogliamo dare senso compiuto alla tesi della Corte e mettere a disposizione delle autonomie personale motivato e qualificato. In questo senso la sentenza in esame può anche risultare condivisibile nelle sue conclusioni sostanziali a patto che siano recepite le indicazioni, dirette o indirette, in essa contenute e che il segretario venga messo in condizione di essere realmente il vertice apicale degli enti, in un assetto complessivo più equilibrato e finalmente ragionevole.


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