MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Divieto di terzo mandato del revisore nello stesso Comune solo se consecutivo
La proposta dell'Osservatorio del Viminale

dal Sole 24 Ore – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

L’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali, ha proposto nel proprio atto di indirizzo, anche a fronte di una giurisprudenza oscillante, una precisa indicazione al legislatore di modificare l’articolo 235, comma 1, del Tuel, prevedendo il divieto del terzo mandato dei revisori dei conti nello stesso ente locale solo se consecutivo, con la stessa logica del mandato amministrativo del sindaco. In questo modo sarebbe assicurata la terzietà e l’imparzialità del mandato anche a fronte del sistema di estrazione.

Il decreto legge 66/2014 ha inserito per i revisori dei conti degli enti locali un limite a due mandati nello stesso Ente locale. Questa scelta è stata attuata per garantire terzietà e imparzialità. Tuttavia, secondo l’Osservatorio, non sarebbe coerente con il sistema di nomina dei revisori realizzato con il Dl 138/2011, incentrato sull’estrazione a sorte. Proprio questo avrebbe dovuto garantire sin dall’origine l’indipendenza e la terzietà dell’organo di revisione. La giurisprudenza oscillante In questa cornice normativa, la giurisprudenza dominante ha avuto modo di precisare che il divieto del terzo mandato del revisore nel medesimo Ente locale prescindeva dal limite temporale.

Altra giurisprudenza minoritaria ha, invece, ritenuto che l’esclusione della possibilità di una terza rielezione dovesse essere limitata alla sola ipotesi della consecutività dei tre incarichi, ritenendo inammissibile e irrazionale la forma di ineleggibilità a carattere perpetuo (Tar Lazio, sentenza n. 7133/2014). Questa ultima sentenza, tuttavia, è stata poi riformata dal Consiglio di Stato (Sezione V, sentenza n. 5976/2014) essendo il tenore letterale della disposizione tale da vietare il terzo mandato a prescindere se gli incarichi fossero stati o meno consecutivi.

Secondo l’Osservatorio, il nuovo sistema di scelta del revisore dovrebbe superare il problemi di imparzialità. In questo contesto appare pertinente ancorare il divieto del terzo mandato solo se consecutivo, in modo analogo a quanto previsto per i sindaci. In questo modo si lascerebbe la chance al revisore di essere rieletto e si assicurerebbe allo stesso tempo un principio di rotazione degli incarichi. A fronte di questo nuovo orientamento, l’Osservatorio ritiene auspicabile una modifica dell’articolo 235 del Tuel, da valutare nella riforma del Testo unico oggi allo studio. Si dovrebbe inserire nell’attuale testo la locuzione «consecutivamente», e prevedere un lasso minimo di tre anni tra un incarico e quello successivo per ritenere interrotta la consecutività.


www.lagazzettadeglientilocali.it