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Nuovi parametri di deficitarietà strutturale alla prova della capacità predittiva
Il fine dei nuovi indicatori, oltre quello di adeguarsi al nuovo ordinamento contabile, è di superare la scarsa efficacia dei precedenti

di ANDREA ZIRUOLO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Dopo essere stati anticipati il 20 febbraio 2018 nell’atto di indirizzo dell’Osservatorio finanza e contabilità degli Enti locali e applicati con finalità conoscitive al bilancio di previsione 2019-2021, il Ministero dell’Interno, con decreto del 28 dicembre 2018, ha approvato i nuovi parametri per gli enti strutturalmente deficitari validi per il periodo 2019-2021 che dovranno essere applicati già dal rendiconto 2018. Il fine dei nuovi indicatori, oltre quello di adeguarsi al nuovo ordinamento contabile, è di superare la scarsa efficacia dei precedenti, come evidenziato da una ricerca dello stesso Osservatorio secondo il quale, degli enti in dissesto e in piano di riequilibrio pluriennale nel periodo 2016/17, solo il 30,7% risultava in deficitarietà strutturale nel periodo immediatamente precedente (2015/16). Degli 8 indicatori di cui si compone il nuovo sistema, con il fine di non appesantire ulteriormente il lavoro negli enti, 7 sono stati individuati tra quelli sintetici del piano degli indicatori già vigente a cui se ne aggiunge uno analitico focalizzato sulla capacità di riscossione. Degli indicatori sono poi date le soglie al di sopra o al di sotto delle quali scatta la presunzione di positività (deficitarietà), distinguendole a seconda che si tratti di Comuni, di Città metropolitane/Province o di Comunità montane. Una descrizione nella tabella correlatta.

La capacità predittiva
Rinviando al decreto l’approfondimento sulle modalità di calcolo, in questa sede preme riflettere sulla valenza segnaletica degli indicatori e delle soglie. Introdotti nel 1993 dal compianto dott. Antonio Giuncato, attraverso questi parametri si sarebbero dovute intercettare le condizioni di crisi finanziaria dell’ente locale prima che la loro cronicizzazione conducesse irreversibilmente al dissesto. La stessa finalità è stata conservata per i nuovi parametri che però presentano un vulnus, proprio nella capacità predittiva. Infatti, dalla lettura della nota metodologica allegata al decreto, la loro predittività è stata agganciata alla misura statistica del percentile. Ciò ha consentito di individuare, attraverso i dati dei rendiconti 2017, soglie in grado di determinare un numero di enti deficitari coerente anche con l’ordine di grandezza degli enti in dissesto e in riequilibrio finanziario pluriennale registrato in tempi recenti. Pertanto, le soglie sono state ricalibrate: a) per i Comuni rendendole più “morbide” per 4 parametri (P1, P2, P4 e P8) che altrimenti , su valori del 2016, avrebbero generato un numero eccessivo di casi positivi; b) per le Province e le Città Metropolitane “irrigidendole” per 5 parametri (P1, P5, P6, P7, P8), essendosi rivelati i valori su stima 2016 troppo “generosi” e, come tali, incapaci di generare positività, e, inoltre, ritoccando quella eccessivamente rigida del P4.

Indicatori e valori di soglia
Ma come sono stati individuati gli indicatori e i relativi valori soglia? Con molta probabilità la profonda conoscenza della materia da parte dei componenti l’Osservatorio ha consentito di identificarli correttamente ma solo l’esperienza futura potrà verificarlo. Chi scrive, invece, avrebbe affidato la loro individuazione a metodologie statistiche più mirate (ad esempio ricorrendo allo Z-Score o alle tecniche di regressione multivariata) al fine di disporre, almeno teoricamente, di parametri predittivi migliori in quanto, le soglie presenti nel decreto non sono significative rispetto alla valenza predittiva auspicata. Infatti, sebbene richiamato tra i fini, la norma non collega ne il dissesto ne il predissesto a nessuno dei parametri di deficitarietà in quanto questi evidenziano caratteristiche e performance contabili che hanno solo una correlazione intuitiva con la salute finanziaria dell’ente. Pertanto, data l’assenza di correlazione richiamata, perché dichiarare in crisi un ente che presenta 4 parametri positivi su 8 e non 3 oppure 5? Per di più se i 4 sono a scelta all’interno di 8 parametri, significa che, trattandosi di combinazioni senza ripetizione, possono generare 70 combinazioni di parametri positivi, il che renderebbe alquanto aleatorio il valore predittivo dei 4. Ne consegue che gli organi di controllo, sia interni che esterni, debbano continuare a monitorare la gestione dell’ente locale non potendo riporre una piena fiducia sulla “certificazione” di non deficitarietà rispetto a potenziali o latenti condizioni di crisi finanziaria.


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