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Stabilizzazioni limitate al 50% per turn over
Una forte limitazione alle stabilizzazioni dei lavoratori precari arriva dal fresco parere della Corte dei conti Sicilia

di ARTURO BIANCO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Una forte limitazione alle stabilizzazioni dei lavoratori precari arriva dal parere della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sicilia n. 28/2019 secondo il quale la spesa che le amministrazioni locali e regionali possono destinare a questa finalità non deve essere superiore al 50% della capacità assunzionali complessive dell’ente, comprese quelle che il legislatore destina in modo esclusivo a questo istituto.

Sulla base dell’articolo 20 del Dlgs 75/2017, le amministrazioni possono destinare alle stabilizzazioni dei precari risorse entro il tetto del 50% delle capacità assunzionali del triennio 2018/2020. Oltre a queste possono destinare al finanziamento delle stabilizzazioni anche risorse tratte dal taglio della spesa per le assunzioni flessibili che l’ente ha mediamente sostenuto nel triennio 2015/2017: queste risorse si aggiungono alle ordinarie capacità assunzionali e possono essere utilizzate esclusivamente per questa finalità. Inoltre, in Sicilia possono destinare, sempre in modo esclusivo per le stabilizzazioni, le risorse che la Regione trasferisce ai Comuni per corrispondere il trattamento economico dei precari. In tal modo il legislatore ha significativamente ampliato, sulla scorta delle scelte già compiute per i docenti precari delle scuole statali e per quelli degli enti locali, le risorse che possono essere destinate alle stabilizzazioni, così da ridurre il numero dei dipendenti precari delle pubbliche amministrazioni.

La Corte dei conti siciliana, invece, ha fornito una lettura assai restrittiva delle scelte legislative, senza tenere conto della dichiarata finalità di riduzione del fenomeno del precariato. Essa ha sostenuto che il tetto di spesa alle stabilizzazioni deve essere contenuto nel 50% della somma delle capacità assunzionali ordinarie, del taglio della spesa per le assunzioni flessibili e delle risorse destinate a questa finalità dalla regione. Il che limita in modo assai marcato le risorse che possono essere destinate alle stabilizzazioni, con il risultato di vanificare la finalità dichiarata dalla norma di riduzione del precariato. In questo modo, le capacità assunzionali ordinarie che le amministrazioni possono destinare alle stabilizzazioni saranno in molti casi largamente inferiori alla metà delle capacità assunzionali ordinarie.

La deliberazione ricorda inoltre che il tema è riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto attiene «all’ordinamento civile» e, di conseguenza, non «può essere derogata da norme regionali». E, sulla scorta delle indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, prima di avviare le stabilizzazioni, si deve dare corso alla comunicazione disciplinate dall’articolo 34-bis del Dlgs 165/2001, per l’eventuale assegnazione di personale pubblico in disponibilità.
Una indicazione assai importante contenuta nella deliberazione è infine quella per cui le capacità assunzionali destinate alle stabilizzazioni possono essere utilizzate anche tramite concorsi interamente riservati.


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