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Linee guida ANAC in materia di affidamento dei servizi legali
Natura e ragioni dell'intervento dell'Autorità con focus sulle diverse tipologie di servizi legali

di AMEDEO SCARSELLA

L’ANAC ha approvato, con la delibera del Consiglio dell’Autorità n. 907 del 24 ottobre 2018, le Linee guida n. 12 che forniscono chiarimenti sulle procedure da seguire per l’affidamento dei servizi legali alla luce della nuova disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). Le Linee guida entreranno in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Le citate Linee guida sono state adottate ai sensi dell’art. 213, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in seguito alla segnalazione di dubbi interpretativi da parte di molti operatori del settore giustificati dall’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici che ha profondamente innovato in materia di affidamento dei servizi legali, oltre che in ragione della riscontrata disomogeneità dei procedimenti amministrativi seguiti per l’affidamento dei predetti servizi. Come rilevato nel parere del Consiglio di Stato n. 2109/2017 l’obiettivo è quello di tracciare “un modus operandi uniforme che garantisca la verificabilità delle scelte operate e, in ragione di ciò, possa indurre al più efficiente impiego del denaro pubblico da parte degli amministratori e ad una maggiore tutela della concorrenza tra i professionisti. La selezione del contraente deve essere necessariamente orientata all’individuazione del professionista più adatto allo svolgimento della prestazione richiesta, secondo criteri che tengano conto della difficoltà dell’incarico e delle competenze necessarie ad espletarlo”.

La natura delle Linee guida in materia di affidamento dei servizi legali

Com’è noto, si è soliti distinguere tre tipi di Linee guida, che producono effetti differenti (si veda il parere della Commissione speciale, istituita presso il Consiglio di Stato, n. 8551 del 1° aprile 2016):

Le Linee guida oggetto del presente articolo, avendo una funzione eminentemente interpretativa, volta a promuovere una tendenziale uniformità delle procedure di affidamento degli incarichi legali, possono essere ascritte a tale ultima tipologia, ossia alle Linee guida non vincolanti (in questi termini il parere del Ministero della Giustizia del 5 febbraio 2018).

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