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Obbligo di procedure elettroniche: dal 18 ottobre non viene meno la "franchigia" per gli acquisti infra mille euro
I chiarimenti dell'esperto in merito alla "franchigia" per gli acquisti sotto i mille euro prevista dalle disposizioni introdotte dalla spending review

di ALESSANDRO MASSARI

Molte stazioni appaltanti si stanno chiedendo se, dal 18 ottobre 2018, in relazione all’obbligo di effettuare procedure elettroniche ai sensi degli artt. 40 e 52 del Codice, sia ancora applicabile la “franchigia” per gli acquisti infra mille (1.000) euro (i c.d. acquisti economali o minute spese), prevista dalle disposizioni introdotte dalla spending review.
In disparte la possibilità di un differimento temporale della scadenza prevista dall’art. 40 del Codice (1) , in ragione delle difficoltà già palesate da diverse stazioni appaltanti, probabilmente nell’annunciato imminente decreto-legge di modifica al Codice dei contratti pubblici, si pone nell’immediato la questione della sopravvivenza o meno della deroga prevista dall’art. 1, c.450, l. 296/2006 e dall’art. 15, c.13, lett. d) l.135/2012 (per gli enti del SSN).
Come noto, l’art. 42, comma 2, del Codice stabilisce che “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”.
L’art. 52 (Regole applicabili alle comunicazioni), prevede al comma 1 le ipotesi derogatorie all’obbligo di utilizzo di strumenti elettronici: “In deroga al primo e secondo periodo, le stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell’offerta esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

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