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Diritti di rogito per i segretari: i problemi aperti dalla recente pronuncia della Sezione Autonomie
Dopo la deliberazione della Corte dei conti, Sez. Autonomie n. 18/2018 emergono criticità per gli Enti locali nel gestire le situazioni pregresse (ad esempio il caso della mancata corresponsione dei diritti di rogito)

di AMEDEO SCARSELLA

Per il futuro la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Autonomie n. 18/2018, ha posto fine alle problematiche interpretative, avendo affermato il seguente principio di diritto: “In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali” (la deliberazione è stata commentata nel precedente articolo Sui diritti di rogito la Sezione Autonomie della Corte dei conti cambia orientamento: spettano a tutti i segretari in servizio presso gli Enti privi di dirigenti).
Problemi possono invece incontrare gli Enti locali nel gestire le situazioni pregresse: ci si riferisce agli Enti che non hanno corrisposto i diritti di rogito nel rispetto del principio sancito dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 21/2015.

Il comportamento delle Amministrazioni dopo la deliberazione della Sezione Autonomie n. 21/2015

A seguito della Deliberazione della Sezione Autonomie n. 21/2015, infatti, il comportamento delle amministrazioni nelle quali prestavano servizio segretari di fascia “A” e “B” privi di dirigenti non è stato uniforme. Infatti, le prime sentenze del giudice ordinario, tutte nella medesima direzione, avevano creato serie difficoltà alle amministrazioni, poste di fronte ad un’incertezza operativa: seguire la decisione della Sezione Autonomie e rischiare un contenzioso dall’esito negativo scontato o provvedere alla liquidazione delle somme dovute per l’attività di rogito a favore del segretario agendo in contrasto con l’orientamento espresso dalla Sezione Autonomie?

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