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Diritti di rogito ai Segretari comunali di fascia A e B
Competono qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali

Con deliberazione n. 192/2018/QMIG, la Sezione regionale di controllo per il Veneto aveva sollevato una questione di massima in merito all’ambito applicativo dell’art. 10, comma 2-bis, del decreto legge n. 90/2014 riguardante il riconoscimento dei diritti di rogito ai Segretari comunali di fascia A e B, negli enti privi di dirigenza.

In merito, la Corte dei conti, Sezione Autonomie deliberazione n. 18/2018 La Sezione delle autonomie della Corte dei conti enuncia il seguente principio di diritto: “In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”.

>> CONSULTA IL TESTO DELLA DELIBERAZIONE 18/2018


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