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Trasmissione in ritardo e sostituzione del responsabile dell’UPD non sufficienti per demolire la sanzione del licenziamento
La legittimità dell’irrogazione della sanzione da parte del sostituto dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari

di VINCENZO GIANNOTTI

Non avendo avuto positivo riscontro, ai fini dell’annullamento della sanzione espulsiva, un dipendente pubblico si rivolge alla Suprema Corte, evidenziando il ritardo ai fini della contestazione disciplinare oltre alla nullità della stessa per essere stata avviata irrogata la sanzione disciplinare espulsiva da un soggetto diverso dal responsabile dell’UPD. La Cassazione (sentenza 25 giugno 2018, n. 16706) giudica infondate le contestazioni del dipendente confermando il licenziamento.

Il caso

A seguito della presentazione del rapporto da parte della Guardia di Finanza in data 29 ottobre 2014, l’ufficio di Audit, effettuati gli opportuni riscontri, trasmetteva in data 4 dicembre 2014 gli atti all’Ufficio dei Procedimenti Disciplinari, regolarmente istituito presso l’ente pubblico, il quale in data 9 gennaio 2015 contestava l’infrazione disciplinare. In considerazione dell’assenza del responsabile dell’UPD, il sostituto irrogava al dipendente la sanzione disciplinare del licenziamento.
Avverso tale licenziamento ricorre il dipendente, contestando sia la violazione del termine dei 40 giorni dalla conoscenza del fatto per la contestazione della sanzione disciplinare, sia l’incompetenza del sostituto che aveva irrogato la sanzione espulsiva, in considerazione del fatto che il responsabile del procedimento disciplinare può delegare esclusivamente l’attività istruttoria mentre la contestazione e la successiva sanzione sono di sua esclusiva competenza del solo responsabile dell’UPD. In considerazione del rigetto del ricorso da parte del Tribunale di primo grado e della successiva conferma di rigetto da parte della Corte territoriale, il dipendente si rivolge alla Cassazione al fine di verificare gli errori in cui erano incorsi entrambi i giudici.

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