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Legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare le delibere di consiglio
Quando si determina acquiescenza da parte dei consiglieri comunali? La risposta del Consiglio di Stato

di AMEDEO SCARSELLA

La recente sentenza del Consiglio di Stato n. 3814 del 21 giugno 2018 permette di approfondire due temi di interesse in ordine al funzionamento del Consiglio comunale ed al diritto dei consiglieri di impugnare le deliberazioni di Consiglio. La sentenza si occupa in primo luogo dei termini di deposito della relazione del collegio dei revisori al rendiconto di gestione, confermando l’obbligo che la stessa sia depositata, unitamente allo schema di rendiconto di gestione, nei 20 giorni antecedenti la seduta. La sentenza, inoltre, chiarisce in quali casi il comportamento dei consiglieri comunali può considerarsi acquiescente in ordine a difetti procedurali.

La legittimazione dei consiglieri ad impugnare le deliberazioni di consiglio

È opinione consolidata che i consiglieri comunali, in quanto tali, non sono legittimati ad agire contro l’amministrazione di appartenenza, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso Ente, ma è rivolto a risolvere controversie intersoggettive.
L’impugnativa di singoli consiglieri avverso deliberazioni del consiglio può ipotizzarsi soltanto quando vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere, dovendosi escludere che ogni violazione di forma o di sostanza nell’adozione di una deliberazione, che di per sé può produrre un atto illegittimo impugnabile dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal medesimo, si traduca in una automatica lesione dello ius ad officium; pertanto la legittimazione.

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