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Diritti di rogito ai segretari: due nuove deliberazioni delle Corti dei conti
Due recenti e rilevantissime delibere delle Sezioni regionali della Corte dei conti in merito all’importante tema dei diritti di rogito

di AMEDEO SCARSELLA

Le Sezioni regionali della Corte dei conti tornano ad occuparsi dei diritti di rogito. In questi giorni, infatti, due deliberazioni sono state pubblicate in materia: una della Sezione regionale della Puglia (n. 90 del 30 maggio 2018) e l’altra della Sezione regionale del Veneto (n. 192 del 13 giugno 2018).
Il dato più rilevante è che nessuna delle due deliberazioni si conforma alla posizione ormai “isolata” espressa dalla Sezione Autonomie con deliberazione 21/2015. In quella deliberazione la Sezione Autonomie aveva sostenuto che, dopo le modifiche normative apportate dall’art. 10 del d.l. n. 90/2014, convertito con l. n. 114/2014, il diritto a percepire i compensi derivanti dalle attività di rogito dei segretari comunali riguardasse solo i segretari iscritti in fascia “C”. Questa posizione non ha retto di fronte al giudice ordinario che ha, in modo granitico, affermato in tutte le occasioni che i diritti di rogito spettano ai segretari iscritti in fascia “A” e “B” se prestano servizio in Enti privi di dirigenti (per un esame ragionato della giurisprudenza si rinvia all’ebook Diritti di rogito per i Segretari degli Enti locali).
La decisione della Sezione Autonomie della Corte dei conti comporta un obbligo di conformazione alle statuizioni di principio in essa enunciate per le Sezioni Regionali della Corte dei conti. Da qui il carattere obbligatorio delle deliberazioni in passato adottate dalle varie sezioni regionali, che avevano confermato l’interpretazione fornita dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti. Tale posizione di semplice adesione all’orientamento della Sezione Autonomie non è tuttavia l’unica soluzione espressa dalle sezioni regionali.

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