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Indicazioni operative sul rispetto delle “quote rosa” nella costituzione delle giunte comunali
Tutti i Comuni, a prescindere dalla dimensione demografica, devono garantire la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale? Le nuove FAQ per gli operatori degli Enti locali

di AMEDEO SCARSELLA

Tutti i Comuni, a prescindere dalla dimensione demografica, devono garantire la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale?
SI. Il Testo Unico sugli Enti Locali (TUEL) prevede che gli statuti comunali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte (art. 6 TUEL); il sindaco nomina i componenti della giunta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, (art. 46, c. 2, TUEL). L’art. 1, c. 137, della legge n. 56/2014 ha previsto che “nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”.
Pertanto, per i Comuni con popolazione fino ai 3mila abitanti, non ci sono disposizioni e limiti precisi a garanzia delle pari opportunità, ma solo disposizioni di principio, con la precisazione che la giurisprudenza amministrativa afferma che le norme dettate dai citati articoli 6, 46 e 47 del TUEL non devono essere considerate norme di valore programmatico ma precettive, ciò anche nel rispetto dell’art. 51 della Costituzione italiana che sancisce proprio il principio generale delle pari opportunità. Per quanto riguarda, invece, i comuni con popolazione superiore ai 3mila abitanti la legge n. 56/2014 prevede all’art. 1, c. 137, una percentuale precisa a garanzia della parità di genere – per le giunte – pari al 40%.

Qual è la disciplina in vigore per i Comuni con popolazione superiore ai 3mila abitanti?
L’art. 1, c. 137, della l. n. 56/2014 ha previsto che “nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico”. Pertanto, per i comuni con popolazione superiore ai 3mila abitanti, la legge 56/2014 prevede all’art. 1, c. 137, una percentuale precisa a garanzia della parità di genere – per le giunte – pari al 40%, facendo emergere chiaramente l’intenzione del legislatore di attribuire valore cogente e precettivo alla percentuale indicata (“nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%”), come altresì rimarcato dall’endiadi “arrotondamento aritmetico”, che denota la scelta di voler ancorare la percentuale minima di rappresentanza ad un valore numerico oggettivo, preciso e puntuale.

Nel computo della percentuale del 40% si deve tenere conto anche del sindaco?
SI. La norma, in assenza di ulteriori precisazioni, va intesa nel senso che, nel computo della percentuale, si deve tenere conto anche del sindaco, in quanto componente della giunta.

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