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Indennità di risultato segretari comunali: corretta applicazione della disciplina contrattuale
Ulteriori spunti di riflessione messi in evidenza attraverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce 19 gennaio 2018, n. 2772

di AMEDEO SCARSELLA

In un precedente articolo sono state illustrate le conclusioni cui è giunto il giudice d’Appello leccese con sentenza del 19 gennaio 2018, n. 2772 in merito alla maggiorazione dell’indennità di posizione per i segretari comunali (In caso di incarichi aggiuntivi ai segretari comunali è obbligatorio corrispondere una maggiorazione dell’indennità di posizione). In particolare si è evidenziato in quella sede come, nella sentenza della Corte d’Appello di Lecce, venga fugato qualsiasi dubbio sul fatto che in caso di incarichi aggiuntivi i Comuni debbano remunerare tali funzioni affidate al segretario. “Il verbo possonocontenuto nell’art. 41, comma 4, deve essere letto in combinato disposto con il CCDI del 22 dicembre 2003, che rende obbligatorio procedere all’incremento dell’indennità di posizione. Infatti, pur all’interno di una forbice, un minimo di incremento (10%) è sempre e comunque dovuto alla ricorrenza delle condizioni previste nel CCDI”.
La sentenza, tuttavia, offre interessanti spunti di riflessione anche in tema di retribuzione di risultato dei segretari comunali, giungendo ad interessanti conclusioni anche in merito all’applicazione delle norme contrattuali relative a tale istituto.

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