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Visite fiscali: cosa cambia nel 2018
Le principali novità contenute nel decreto n. 206/2017: focus sulla determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti

di LIVIO BOIERO

Il comma 5-bis dell’articolo 55-septies  del d.lgs. 165/2001, così come modificato dal d.lgs. 75/2017, prevede che, al  fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dovevano essere stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali effettuare  le visite di controllo e dovevano essere precisate  le  modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l’accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia.
Tenendo presente che dallo  scorso 1° settembre, è entrato in vigore il Polo unico per le visite fiscali,  che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva a effettuare le visite mediche di controllo sia su richiesta dei datori di lavoro (pubblici e privati) sia d’ufficio (cfr. messaggio 9 agosto 2017, n. 3265), a partire dal 13 gennaio scorso è entrato in vigore il decreto P.C.M. (Dip. Funzione Pubblica) 206/2017 – pubblicato sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 –  ovverosia il Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti (assenza per malattia)

Nel presente articolo si richiamano le principali novità rispetto al precedente d.m. 18 dicembre 2009, n. 206  “Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia”, abrogato con il decreto n. 206/2017.
Preliminarmente, non si può fare a meno di sottolineare che lo stesso non dà puntuale esecuzione a quanto previsto dal comma 5-bis dell’articolo 55-septies  del d.lgs n. 165/2001. Invero, l’intenzione del legislatore era quella di armonizzare la disciplina dei  settori pubblico e privato. Questo non è avvenuto, in quanto per il settore pubblico, in caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.  L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Specificato quanto sopra, giova ricordare che il precedente decreto, prevedeva l’esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza fosse etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a)  patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b)  infortuni sul lavoro;
c)  malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d)  stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Erano inoltre  esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
L’art. 4 del decreto n. 206/2017 stabilisce invece che sono  esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a)  patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b)  causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
c)  stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Innanzitutto, i dipendenti potranno ora essere controllati più volte durante il medesimo periodo di malattia. Infatti, le visite fiscali potranno essere effettuate anche con cadenza sistematica e ripetitiva (più volte nel corso dello stesso periodo di malattia), nonché in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale.
Altro aspetto importante è la possibilità di richiedere la visita fiscale anche quando il dipendente è in infortunio. Infatti, mentre il punto a) resta invariato (patologie gravi che richiedono terapie salvavita), il punto b del decreto 206/99 viene eliminato e quindi gli infortuni sul lavoro rientrano tra le situazioni che obbligano al rispetto delle fasce di reperibilità.
Per la causa di servizio (attuale punto b), rientrano solo le menomazioni riportate nelle tabelle indicate.
Infine, per gli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta (attuale punto c) viene introdotta una precisa percentuale di invalidità, al di sotto della quale vige l’obbligo di reperibilità.

Variazione dell’indirizzo di reperibilità

Come già precisato nelle circolari esplicative dell’INPS, il decreto in commento specifica che il  dipendente è tenuto a comunicare preventivamente all’amministrazione presso cui presta servizio, che a sua volta ne dà tempestiva comunicazione all’INPS mediante i canali messi a disposizione dall’Istituto, l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi.
In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all’indirizzo indicato, è data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l’ha richiesta.
Qualora il dipendente sia assente al controllo all’indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio. Il suddetto invito viene consegnato con modalità, stabilite dall’INPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, idonee a garantirne la conoscibilità da parte del destinatario.


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