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Pareggio di bilancio Enti locali: Patto di solidarietà nazionale verticale 2018
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze rende noto che è on line nel sito web appositamente previsto per il pareggio di bilancio il modello per l’acquisizione delle informazioni e la richiesta da parte degli enti locali degli spazi finanziari.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze rende noto che è on line nel sito web appositamente previsto per il pareggio di bilancio il modello per l’acquisizione delle informazioni e la richiesta da parte degli enti locali degli spazi finanziari.

Con comunicato del 2 gennaio 2018 il Ministero dell’Economia e delle Finanze rende noto che è on line nel sito web appositamente previsto per il pareggio di bilancio all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it il modello per l’acquisizione delle informazioni e la richiesta da parte degli enti locali degli spazi finanziari concernenti il cosiddetto patto di solidarietà nazionale “verticale”, ai sensi dell’articolo 1, commi da 485 a 486 bis, 487-bis e commi da 490 a 494, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Spazi finanziari agli enti locali
A tal proposito, si rammenta che il comma 485, dell’articolo 1, della legge n. 232 del 2016, come sostituito dal comma 874, lett. a) dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, (legge di bilancio 2018), assegna spazi finanziari agli enti locali, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui (di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva) per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023.
Il citato comma 485 precisa che gli spazi finanziari sono assegnati al fine di favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l’uso dell’avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito.
Il successivo comma 486 dispone, poi, che gli spazi in questione non possono essere richiesti qualora le operazioni di investimento da parte di ciascun ente locale, realizzate mediante il ricorso all’indebitamento e all’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1, dell’articolo 9, della legge n. 243 del 2012. Si precisa che la richiesta di spazi finanziari può essere effettuata non solo per investimenti in opere pubbliche, ma anche per investimenti ad esse connessi o ulteriori investimenti (es. arredi e attrezzature).

Enti locali colpiti dal sisma
Si rammenta inoltre che, gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, possono fare richiesta di spazi finanziari nell’ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, ma solo ed esclusivamente per investimenti diversi da quelli rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 43 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ovvero diversi dagli investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito e per i quali sono riconosciuti spazi finanziari per un ammontare pari agli investimenti stessi.

Tempistiche
Ai sensi dei commi da 490 a 494 dell’articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2018, gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti diversi dall’edilizia scolastica al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso la compilazione dell’apposito modello presente sul sistema web di cui all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, fornendo le informazioni relative al fondo di cassa al 31 dicembre dell’anno precedente ed al risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto (o dal preconsuntivo) dell’anno precedente.
Si rammenta che, decorsa la data del 20 gennaio 2018, non è più possibile rettificare i dati.


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