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L’albergatore è agente contabile per la riscossione dell’imposta di soggiorno
Focus sulla sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V), 27 novembre 2017, n. 5545

Come evidenziato dalla Corte dei conti (delibera 16 gennaio 2013, n. 19, della Sezione regionale di controllo per il Veneto), la qualifica di agente contabile si correla al materiale maneggio di denaro pubblico, tra cui le entrate dello Stato e degli enti pubblici, in ipotesi anche in assenza di provvedimento autorizzativo dell’amministrazione: tale qualifica spetta anche all’albergatore per quanto riguarda la riscossione dell’imposta di soggiorno.
Attraverso l’assunzione della qualità di agente contabile, però, il gestore alberghiero non assume nei confronti dell’amministrazione comunale alcuna responsabilità per il mancato pagamento dell’imposta da parte del cliente, unico soggetto passivo.
La responsabilità dell’operatore del settore è infatti limitata al fatto proprio, consistente nell’omessa rendicontazione o versamento del denaro ricevuto a questo titolo, per il quale lo stesso gestore ha diritto di esercitare la rivalsa nei confronti del cliente.
Secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 27 novembre 2017, n. 5545), inoltre, non è corretto ritenere che gli obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento di denaro connessi all’imposta di soggiorno possano definirsi eccessivamente gravosi: a prescindere dal fatto che gli stessi sono conformi alle leggi di contabilità pubblica, va ribadito che si tratta di obblighi che sono facilmente gestibili per qualsiasi operatore del settore e che comportano in estrema sintesi una mera separazione contabile degli incassi a titolo di imposta di soggiorno rispetto a quelle rivenienti dall’esercizio dell’attività di impresa, ai fini della relativa rendicontazione e versamento nei confronti del Comune. Nulla di particolarmente difficoltoso, quindi, per operatori professionali, anche nell’ipotesi estrema di imprenditore senza dipendenti.


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