MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione
Focus sull’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. III, 24 novembre 2017, n. 5492

Attraverso l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. III, datata 24 novembre 2017, n. 5492 è stata rimessa all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la seguente questione
a) se la responsabilità precontrattuale sia o meno configurabile anteriormente alla scelta del contraente, vale a dire della sua individuazione, allorché gli aspiranti alla posizione di contraenti sono solo partecipanti ad una gara e possono vantare un interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della pubblica amministrazione;
b) se, nel caso di risposta affermativa, la responsabilità precontrattuale debba riguardare esclusivamente il comportamento dell’amministrazione anteriore al bando, che ha fatto sì che quest’ultimo venisse comunque pubblicato nonostante fosse conosciuto, o dovesse essere conosciuto, che non ve ne erano i presupposti indefettibili, ovvero debba estendersi a qualsiasi comportamento successivo all’emanazione del bando e attinente alla procedura di evidenza pubblica, che ne ponga nel nulla gli effetti o ne ritardi l’eliminazione o la conclusione.
Sulla questione sussiste un contrasto fra le Sezioni, necessitante di un intervento nomofilattico dell’Adunanza Plenaria. Alcune pronunce del Consiglio di Stato infatti, hanno cominciato a sostenere la sussistenza della responsabilità precontrattuale anche nella fase che precede la scelta del contraente, e quindi prima e a prescindere dall’aggiudicazione.
La giurisprudenza amministrativa successiva  di recente ha tuttavia affermato, con un orientamento che si è andato progressivamente cristallizzandosi ed al quale aderisce anche la stessa Sezione terza, seppure con necessarie precisazioni e “concessioni” all’opposto indirizzo, che la responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione è connessa alla violazione delle regole di condotta tipiche della formazione del contratto e quindi non può che riguardare fatti svoltisi in tale fase. Perciò la responsabilità precontrattuale non è configurabile anteriormente alla scelta del contraente, vale a dire della sua individuazione, allorché gli aspiranti alla posizione di contraenti sono solo partecipanti ad una gara e possono vantare un interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della Pubblica Amministrazione.

>> CONSULTA L’ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ.III, 24 NOVEMBRE 2017, n. 5492.


www.lagazzettadeglientilocali.it