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Variazioni di bilancio al 30 novembre
La competenza spetta alla Giunta e, in alcune fattispecie, anche al responsabile della spesa

di ENZO CUZZOLA

Con l’implementazione della nuova contabilità armonizzata, di cui al d.lgs. 118/2011, così come modificata dal d.lgs. 126/2014 e dai successivi decreti MEF, l’art. 175 del TUEL ha subito profonde modifiche al fine di rendere più elastiche le variazioni di bilancio in corso di esercizio e diminuire l’iter di approvazione di suddette variazioni, rivedendo la competenza delle stesse variazioni in capo ai diversi organi (Consiglio, Giunta e Responsabili dei Servizi).
Sotto questo profilo, infatti, l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione e conseguentemente delle sue variazioni a cura del consiglio comunale, è stata portata a un livello più elevato rispetto al passato: difatti, le variazioni di competenza del consiglio, riguardano esclusivamente quelle a valere su Missioni, Programmi e Titoli (parte spesa) e Tipologia e Titoli (parte entrata).
Al di sotto di late livello, la competenza spetta alla Giunta e, in alcune fattispecie, anche al responsabile della spesa (se previsto da Regolamento di contabilità altrimenti la competenza è in capo al Responsabile servizio Economico – Finanziario).

>> QUI si elencano le variazioni che possono essere effettuate entro il termine del 30 novembre.


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