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L’omesso esame delle competenti commissioni consiliari della delibera di variazione del bilancio
Può essere impugnato dal consigliere? Il focus dell'esperto

di ENZO CUZZOLA

Come ricordato dal Consiglio di Stato in passato (sez. V, sent. 19 aprile 2013, n. 2213)i consiglieri comunali sono legittimati ad agire in giudizio e promuovere così un conflitto di carattere intersoggettivo con l’Ente locale di cui fanno parte, ogniqualvolta gli atti del Consiglio di cui sono componenti siano stati adottati con modalità procedimentali diverse da quelle previste ed in concreto lesive del mandato elettivo.
In particolare, l’omesso esame da parte delle competenti commissioni consiliari, laddove previste dalla normativa interna sull’organizzazione ed il funzionamento dell’ente, di una delibera consiliare di variazione di bilancio, comportante l’autorizzazione di nuove spese, determina una lesione del munus di consigliere comunale e facoltizza il consigliere ad adire il giudice amministrativo per chiedere l’annullamento della delibera stessa. Ciò sul rilievo che tali commissioni costituiscono organi fondamentali nel procedimento decisionale previsto per gli atti del consiglio comunale, essendo loro attribuito il necessario esame ed approfondimento istruttorio dei progetti di delibera, così da concentrare l’attività del plenum sui contenuti fondamentali, e dunque appalesandosi come la sede nella quale il singolo consigliere può prendere adeguata cognizione circa le scelte che l’organo di cui fa parte intende assumere.
È da escludersi che il mancato esame della proposta di delibera consiliare da parte delle competenti commissioni possa essere supplito da quello svolto dalla conferenza dei capi-gruppo in consiglio, a causa del fatto che quest’ultimo organo interno ha funzioni limitate alla sola programmazione dei lavori del consiglio e non invece estendentisi all’istruttoria delle proposte di delibera che vengono portate all’esame dell’organo nella sua composizione totalitaria.
Tuttavia, se il regolamento di funzionamento del consiglio comunale equipara in modo pieno la conferenza dei capi-gruppo alle commissioni consiliari permanenti, tale lesione del diritto del consigliere non può ravvisarsi (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 25 ottobre 2017 n. 4917).


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