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Conferma e nomina del segretario comunale e provinciale
Rilievi di costituzionalità in materia di spoil system: un'analisi

Fonte: LeggiOggi.it

di ANGELA BRUNO

La riforma delle autonomie locali ha rivisitato la figura del segretario comunale e provinciale, senza tuttavia definirne gli ambiti di competenza, piuttosto attribuendo tale compito al sindaco o al presidente della provincia, che possono assegnargli un ruolo rilevante nell’organizzazione dell’ente o relegarlo ai margini della struttura, con soli compiti normativi e legali. E da tale riforma bisogna partire se si vuole capire in che modo il ruolo del segretario sia stato ridefinito e quali effetti abbia prodotto su tale figura.

Queste le novità:
il conferimento di maggiori poteri agli enti locali, dovuto all’introduzione dell’elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia e al riconoscimento di un ruolo centrale agli organi politici monocratici, quale espressione della volontà popolare;
la centralità degli enti locali nell’organizzazione pubblica, per agevolare la realizzazione del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale;
l’assegnazione agli enti locali del compito di predisporre l’organizzazione interna ritenuta più idonea alla realizzazione del programma elettorale;
la maggiore responsabilità degli enti locali dal punto di vista economico e finanziario: l’ente gestito in modo efficace, efficiente ed economico ha più risorse per raggiungere gli obiettivi del programma elettorale del sindaco e del presidente della provincia, i quali rispondono alla collettività dei risultati ottenuti;
la possibilità, conferita al sindaco nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e al presidente della provincia, di nominare un direttore generale per realizzare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo;
l’abolizione dei controlli amministrativi di legittimità sugli atti degli enti locali, ritenendo la struttura burocratica in grado di raggiungere in modo legittimo gli obiettivi stabiliti dall’autorità politica: la verifica di legittimità degli atti non ha più autonomo rilievo, ma si inserisce all’interno della valutazione del raggiungimento dei risultati….


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