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Segretario comunale “reggente” e rimborso delle spese di viaggio
Focus sulla disciplina in materia di rimborsi spese ai segretari per i viaggi per l’accesso ad una sede convenzionata

di AMEDEO SCARSELLA

Le Sezioni riunite della Corte dei conti con la deliberazione n. 9 del 2011 hanno dichiarato la perdurante ammissibilità del rimborso delle spese di viaggio sostenute dal segretario comunale, titolare di sede convenzionata, negli spostamenti tra comune capofila e comune convenzionato, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, e l’45, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001 che ha limitato le spese connesse al trattamento di missione.
Sulla base di tale premessa, un sindaco ha chiesto un parere alla Corte dei conti, Sez. Lombardia, sulla spettanza del “rimborso delle spese di viaggio (compresi i pedaggi autostradali)” al Segretario comunale, non titolare, ma assegnato quale “reggente”, “per raggiungere il palazzo municipale”.
La Corte dei conti, sezione Lombardia, con deliberazione n. 294 del 25 ottobre 2017, nel ritenere dovuti i rimborsi spese di viaggio anche al segretario comunale “reggente”, secondo la disciplina dei rimborsi delle spese di viaggio per i segretari che operano in sedi convenzionate, ha effettuato una sintesi molto utile sulla disciplina corretta applicabile in materia.

Il caso del segretario “reggente”

In primo luogo, nel parere oggetto di commento, la Corte dei conti, sez. Lombardia, procede ad una ricostruzione giuridica della reggenza, istituto eccezionale, necessariamente contrassegnato dai caratteri della temporaneità e straordinarietà. L’istituto della reggenza, secondo la disciplina generale del pubblico impiego, sostanzia un meccanismo di preposizione ad un ufficio pubblico caratterizzato da un peculiare carattere di eccezionalità e di limitatezza temporale, ontologicamente estraneo, come tale, alla fisiologia dell’organizzazione amministrativa. “Orbene, così delineata la ratiodell’istituto, diviene evidente che nell’espletamento della “reggenza”, sotto un profilo funzionale, la posizione del “reggente” deve essere necessariamente equiparata a quella del “titolare” ogni qual volta tale equiparazione risulti funzionale al corretto espletamento dell’attività dell’ufficio a cui il reggente viene preposto; in altre parole, sotto il profilo della gestione, vi è piena equiparazione funzionale fra “reggente”, chiamato a garantire la continuità dell’azione amministrativa, e “titolare”, la cui posizione si differenzia da quella del primo solo sotto il profilo genetico, della modalità di preposizione. Ciò posto, è dunque evidente che al segretario reggente, sotto il profilo funzionale dell’espletamento dell’attività d’ufficio, si applichi in toto la disciplina del segretario titolare”.

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