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Smart working: le nuove istruzioni operative dell'INAIL
Circolare INAIL 2 novembre 2017, n. 48

Smart working: ai fini della copertura assicurativa INAIL la classificazione tariffaria della prestazione svolta nella modalità del lavoro agile si configura identica a quella che verrebbe applicata se l’attività venisse svolta in azienda. Di conseguenza i datori di lavoro privati o pubblici non statali non sono obbligati a denunciare se il personale dipendente, già assicurato per le specifiche attività lavorative in ambito aziendale, sia adibito alle medesime mansioni in modalità agile, purché tale fatto non determini una effettiva variazione del rischio.
A chiarire ciò, alla luce della legge 22 maggio 2017, n. 81 (che disciplina l’ingresso dello “smart working” nel nostro Paese) sono le istruzioni operative contenute nella circolare INAIL 2 novembre 2017, n. 48 (recante rubrica “Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, tutela assicurativa, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”). Al suo interno sono fornite le istruzioni sulla nuova modalità di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato introdotta dalla legge 81/2017 e che si stabilisce mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro e con parità di trattamento economico rispetto ai lavoratori che svolgono le loro mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.

>> CONSULTA LA CIRCOLARE INAIL 2 NOVEMBRE 2017, n. 48.


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