MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Affidamento concernente servizi a titolo gratuito: ecco perché il Consiglio di Stato sbaglia
L’approfondimento della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro in merito alla discussa sentenza 4614/2017

Mediante comunicato del 24 ottobre 2017 i Consulenti del Lavoro rendono noto che: la possibilità per un professionista di offrire gratuitamente la propria attività lavorativa è di per sé ammessa dal nostro ordinamento, ma solo quale eccezione esplicita e solo se frutto della libera determinazione del prestatore d’opera, senza possibilità di imposizioni.
Ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. ii), del codice degli appalti (d.lgs. n. 50/2016), gli appalti pubblici sono infatti dei contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. Alla luce delle direttive comunitarie (2014/23, 2014/25) l’onerosità del corrispettivo è dunque un elemento strumentale indefettibile dei contratti stipulati.
Con l’approfondimento del 23 ottobre 2017 la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro si sofferma sulle contraddizioni di fondo contenute nella sentenza 3 ottobre 2017, n. 4614 del Consiglio di Stato che ha ritenuto legittima la prestazione gratuita sulla considerazione che l’onerosità, obbligatoriamente prevista dal codice degli appalti “può assumere per il contratto pubblico un significato attenuato o in parte diverso rispetto all’accezione tradizionale e propria del mondo interprivato”.

>> CONSULTA L’APPROFONDIMENTO DELLA FONDAZIONE DEI CONSULENTI DEL LAVORO.

>> CONSULTA IL FOCUS DEL NOSTRO ESPERTO MARIO PETRULLI.


www.lagazzettadeglientilocali.it