MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Gli incarichi a contratto ex art. 110 comma 1 del TUEL: istruzioni operative
Previsione statutaria, posizioni, modalità di individuazione del soggetto, durata dell'incarico

di MARIO PETRULLI

La norma ed i punti di attenzione
L’art. 110 comma 1 del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000), dopo le modifiche al testo originario apportate dal Legislatore con l’art. 11 comma 1 della legge n. 114/2014, dispone espressamente che:
Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando ì requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico”.
La norma individua molteplici elementi di particolarità, che si traducono in altrettanti punti di attenzione da parte dell’ente locale: nel prosieguo individueremo quelli principali, fornendo alcune delucidazioni utili, alla luce del dettato normativo e degli orientamenti giurisprudenziali.

La necessaria previsione statutaria
Il primo aspetto da evidenziare nella norma testé riportata è il riferimento allo statuto comunale che, come è noto, la prima fonte di autonomia normativa del Comune (art. 6 del TUEL): la possibilità di procedere al conferimento di un incarico ex art. 110 comma 1 è subordinata necessariamente alla previsione in tal senso contenuta nello statuto. Ovviamente, si tratta della prima verifica da effettuare, il cui esito negativo comporterà l’impossibilità di procedere. Si tratta, perciò, di un presupposto indefettibile, peraltro facilmente riscontrabile.

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