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La corretta registrazione delle presenze dei dipendenti pubblici
Una pronuncia che contribuisce a definire le regole di correttezza e buona fede che sono richieste ai dipendenti pubblici nell’assolvimento del loro obbligo di presenza in servizio

di VINCENZO GIANNOTTI

L’interesse della sentenza 20 settembre 2017. n. 114, emanata dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Regione Sardegna, non sta tanto del danno erariale inflitto al dipendente che aveva accumulato 104 giorni complessivi di assenza, quanto piuttosto nel definire le regole di correttezza e buona fede che sono richieste ai dipendenti pubblici nell’assolvimento del loro obbligo di presenza in servizio.

I fatti di causa

A seguito di un esposto, riguardante le ripetute assenze dal servizio di un ufficiale del Corpo della Polizia Locale, il Segretario comunale si era attivato per la verifica puntuale della sua presenza in servizio. Dai dati riscontrati nel sistema di rilevazione di presenza, nonostate la certificazione del suo corretto funzionamento, si evinceva come il dipendente non assolvesse in modo corretto all’obbligo di timbratura. Risultava, infatti, oltre a diverse presenze non certificate, anche anomali andamenti delle timbrature sia in entrata che in uscita. Ciò aveva condotto il Comune ad attivare il procedimento disciplinare che culminava con il licenziamento con preavviso, con la richiesta di restituzione delle somme degli stipendi percepiti durante i citati periodi di assenza. Il Procuratore della Corte dei conti, avuta notizia del caso rinviava a giudizio di conto il citato dipendente, al fine di vederlo condannare per danno erariale pari alle somme percepite indebitamente per tutti i citati giorni di assenza.

La difesa del dipendente

Il dipendente aveva impugnato il provvedimento disciplinare di licenziamento, chiedendo a tal fine che il procedimento contabile venisse sospeso, sino all’esito delle risultanze del procedimento innanzi al giudice del lavoro, al fine di prevenire un eventuale conflitto di decisioni.

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