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La nuova finanza locale secondo i dati 2016: pareggio di bilancio e superamento del patto di stabilità interno
Prosegue la raccolta di Sintesi delle relazioni del 63° Convegno di Studi Amministrativi della Corte dei conti di Varenna

A cura dell’Avv. Nadia Corà

Simonetta Rosa, Presidente di Sezione della Corte dei Conti, ha illustrato al Convegno di Varenna della Corte dei conti (dal 21 al 23 settembre) il tema degli interessi delle comunità amministrate visto in rapporto alla nuova finanza locale, caratterizzata dal pareggio di bilancio e dal superamento del patto di stabilità interno.

Per affrontare il tema, il punto di partenza, della relazione,  è costituito dalla considerazione del bilancio quale bene pubblico, che assorbe gli interessi della collettività amministrata, e che è “.. funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell’ente territoriale, della cui autonomia è espressione, sia in ordine all’acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche” (Corte Cost. n. 184/2016). Il bene pubblico  «bilancio» si connota dall’elemento del pareggio e dell’equilibrio, secondo l’attuale quadro normativo di riferimento  caratterizzato dal processo di riforma dei conti pubblici: dalla legge costituzionale n. 1/2012 alla legge rinforzata n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016. Il nuovo parametro di riferimento per la finanza locale, costituito dal pareggio di bilancio, è stato elaborato   superare obiezioni degli enti locali al patto ritenuto troppo rigido e impeditivo dell’utilizzo  delle risorse, tale  da boccare gli investimenti,  da aumentare la massa residui passivi e da  bloccare i pagamenti. La critica a questo vincolo è stata superata attraverso la previsione di un vincolo più flessibile, costituito dal  pareggio di bilancio. La riforma costituzionale del pareggio di bilancio va però esaminata unitamente all’altra riforma della contabilità pubblica costituita dalla  armonizzazione dei sistemi contabili. Vi è, in altri termini, la necessità di integrare il principio dell’equilibrio di bilancio con le regole del d.lgs. n. 118/2011. Ci sono infatti punti di interconnessione tra le due riforme. Volendo individuare i punti di contatto e di differenziazione tra le due riforme, si deve  sottolineare che, a partire dal 2016, l’obiettivo di finanza pubblica è costituito da un unico saldo, molto semplice,  di equilibrio tra entrate finali e uscite finali, esclusivamente di competenza.  In entrambe le riforme il vincolo dell’equilibrio rende più semplice  l’obiettivo di finanza pubblica mentre la normativa sulla armonizzazione, per contro, rende più rigida la gestione Entrambe  le riforme producono poi un impatto enorme per le collettività amministrate: mettere a confronto diverse entità e renderle conoscibili e trasparenti alle collettività amministrate. Le riforme sono ora in fase di attuazione e i primi dati fanno sorgere una serie di interrogativi in quanto, dall’esame e valutazione degli esiti del monitoraggio della RGS sul 2016, si evidenziano disarmonie tra il raggiungimento dell’obiettivo dell’equilibrio e i risultati della gestione negli enti locali, nelle città metropolitane, nelle province e nelle regioni. In particolare, i pagamenti della spesa per investimenti tornano a mostrare un andamento critico dopo che, per i comuni, il 2015 aveva dato dei segnali di ripresa della spesa in conto capitale. Per quanto il tema degli spazi finanziari, i dati sul 2016 sembrerebbero evidenziare uno spazio finanziario enorme che le amministrazioni non avrebbero utilizzato. Il monitoraggio sul ricorso agli spazi finanziari ceduti a livello regionale dimostra una scarsa propensione al ricorso alle compensazioni nel territorio regionale. Se ci si interroga sulle cause di tale criticità, varie potrebbero essere le risposte. L’incapacità di sfruttare le potenzialità delle riforme può derivare da un difetto di programmazione degli enti. Ma non solo. Altra riflessione che si potrebbe fare è che, nel 2016, probabilmente gli enti non sono stati in grado di liberare realmente risorse finanziarie: nel 2016 gli enti sono stati infatti facilitati nel raggiungimento dell’obiettivo di finanza pubblica in quanto  è stato consentito di tenere conto  del fondo triennale vincolato e del fondo dei crediti non esigibili. Questa agevolazione non ha, per contro, consentito di liberare realmente le risorse presenti nei bilanci degli enti. Ulteriore riflessione potrebbe concernere il tema della sopravvalutazione delle entrate, che può essere dipeso anche dal riaccertametno straordinario dei residui 2015. Il dato certo è però che, nella prima fase di attuazione delle riforme contabili c’è stata un’indubbia attenzione alle istanze delle realtà territoriali, molte delle quali sono state accolte. C’è stata una indubbia tensione verso l’impulso agli investimenti (edilizia scolastica, investimento al sud, etc.). C’è stata anche una grande apertura sul fronte dell’equilibrio di bilancio. Tutti questi accorgimenti e queste attenzioni sono funzionali alla considerazione necessariamente integrata delle riforme dei sistemi contabili, i quali sono e restano fondamentali per il livello di servizi prestati ai cittadini e per la crescita dell’economia.  In conclusione, da questa prima analisi condotta dalla RGS, nascono più domande che non certezze, e si  creano più interrogativi che non risposte.  Fermo restando che la quasi totalità degli enti territoriali ha raggiunto l’obiettivo dell’equilibrio di bilancio, si rileva tuttavia che  i risultati della gestione accertano una generalizzata importante correzione nel corso della gestone rispetto ai dati previsionali nonchè una flessione della spesa per investimenti. Le osservazioni della Presidente Rosa sono che:
a) si conferma la difficoltà che le amministrazioni incontrano nella programmazione delle spese di investimento, ancor più rilevante per opere complesse che richiedono la predisposizione di cronoprogrammi delle attività e dei servizi che si intendono finanziare a legislazione vigente;
b) le regole recate dai nuovi principi contabili per la gestione dei bilanci appaiono più stringenti rispetto alla disciplina delle modalità di calcolo dell’equilibrio di bilancio, talché, pur risultando in sede di monitoraggio un eccesso di “risparmio”, gli enti per gli obblighi recati dal d.lgs. n. 118/2011 non possono procedere agli impegni;
c) qualche perplessità, peraltro, fa sorgere l’entità dell’overshooting; la volontà di rilanciare gli investimenti locali eliminando i vincoli del Patto dovrà confrontarsi con le condizioni reali dei bilanci, ancora tutte da verificare”.

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