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Il rimborso delle spese legali degli amministratori non deve alterare gli equilibri finanziari del Comune
Rimborso ammissibile in quali circostanze?

A cura di Enzo Cuzzola

Il comma 5 dell’art. 86 del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000) dispone che il Comune, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, può assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato.
Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri ministeriali stabiliti per i compensi agli avvocati, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:
a) assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato;
b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
c) assenza di dolo o colpa grave.
Come precisato dalla Corte dei conti (cfr. sez. reg. controllo Basilicata, deliberazione n. 45/2017), la norma non impone un obbligo al Comune ma una mera facoltà, al contrario di quanto previsto dai commi precedenti del medesimo art. 86 per quanto concerne gli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi, i compensi e le altre indennità.
Il Legislatore non ha, però, indicato un limite per quanto concerne l’entità delle somme da prevedere in bilancio nel caso si voglia esercitare la suddetta facoltà, limitandosi a precisare che non devono conseguire “nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Ciò significa, secondo i giudici contabili, che comunque deve essere salvaguardato il complessivo equilibrio di bilancio dell’Ente, almeno per la parte corrente.
Di conseguenza, spetta agli amministratori, nell’esercizio prudenziale della propria discrezionalità, decidere se esercitare o meno la facoltà concessa dal citato comma 5 dell’art. 86 e in quali limiti; spetta, inoltre, al responsabile dell’ufficio finanziario (e all’organo di revisione che esprime il proprio parere) giustificare e verificare che l’esercizio della suddetta facoltà di spesa consentirà il mantenimento degli equilibri tra il complesso delle entrate e delle spese di parte corrente del bilancio comunale. Inoltre, una volta deciso di prevedere tale voce di spesa, il Comune dovrà disciplinare le modalità di accesso e di riparto delle risorse.
Per quanto ovvio, una volta determinato prudenzialmente l’importo in bilancio, laddove lo stesso non fosse sufficiente alla copertura dell’intero ammontare delle spese legali, la parte eccedente rimarrà a carico degli amministratori e non potrà mai essere considerata un debito fuori bilancio da riconoscere.


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