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Interessi della collettività e tutela della finanza pubblica
Sintesi della relazione inaugurale del 63° Convegno di Studi Amministrativi

A cura dell’AVV. NADIA CORÀ

Nella relazione di apertura del 63°Convegno di studi amministrativi di Varenna, Arturo Martucci, Presidente della Corte dei Conti, ha delineato l’attuale assetto ordinamentale della finanza pubblica e ha ricordato che i cittadini “nella loro veste di contribuenti sono, ad un tempo, coloro che attraverso il sistema impositivo  alimentano per  la massima parte le entrate del bilancio delle Stato e, quindi , anche la finanza di trasferimento e, dall’altro canto,  sono fruitori  dei pubblici servizi; essi, pertanto, sono sicuramente portatori di una intensa posizione che variamente si potrebbe definire come legittima aspettativa”.

Interessi della collettività e tutela della finanza pubblica: due facce della stessa medaglia

Non c’è dubbio, secondo il Presidente, che la collettività appare avere sicuramente un forte interesse ad una sana gestione delle finanze pubbliche, ben essendo consapevole che una sana gestione è condizione indispensabile e irrinunciabile per garantire l’efficienza dei servizi e delle prestazioni rese. Trasporti, scuola, sanità, viabilità, smaltimento dei rifiuti, cura del patrimonio pubblico, sono alcuni esempi – senza pretesa di esaustività – di interessi generalizzati della collettività rivolti ad una sana gestione delle risorse nazionali e locali. Più precisamente, il delineato interesse collettivo può essere altrimenti definito in termini di “interessi finanziari”della collettività. Si tratta di interessi vantati nei confronti di tutti gli apparati pubblici, centrali e locali, e che meritano adeguata tutela nei confronti di tali apparati. A livello costituzionale tali interessi finanziari  trovano adeguata protezione nella legge costituzionale n. 1/2012 e nella legge «rinforzata» n. 243/2012. A livello di legislazione ordinaria, per contro, la tutela  degli interessi finanziari della collettività deve essere potenziata. La motivazione di tale esigenza di rafforzamento della tutela sta nella circostanza che l’azione degli apparati  pubblici «è sempre più spesso permeata da scelte politiche, di alta amministrazione, o anche solo di opportunità amministrativa. Solo se si tratta di ben precisi obblighi di servizio a carico di agenti pubblici  può delinearsi un’ipotesi di responsabilità amministrativa, ma questa appare una tutela non sufficiente  per gli interessi finanziari di cui si discute, perchè sono gli apparati pubblici  nella loro entificazione  giuridica che adottano scelte e producono sprechi  che poi non consentono un doveroso e proficuo svolgimento dei pubblici servizi che invece vanno garantiti». A giudizio del Presidente della Corte dei conti, mentre gli interessi della collettività sono connotati da una forte «intensità», i correlati doveri degli apparati pubblici non appaiono altrettanto definibili, né adeguatemene tutelabili, mancando  – allo stato attuale della legislazione – un «organico sistema sanzionatorio per gli enti o apparati pubblici  talvolta previsto solo per gli agenti pubblici infedeli. Il contenuto di tali doveri  appare, peraltro, piuttosto finalistico  o di scopo, mentre il mezzo per ottenere tali finalità, allo stato, è solo garantito dal rispetto di principi e norme  giuscontabili  poiché queste ultime consentono certezze in punto di entrate e spese e, quindi, in ultima analisi, l’equilibrio dei bilanci pubblici, sia di quello centrale che di quelli degli enti territoriali  e istituzionali. Questo è il motivo per cui quelli che sono stati  rappresentati  come interessi finanziari  della collettività nella cornice  normativa della contabilità pubblica sono apparsi due facce della stessa medaglia: se la finanza pubblica è sana grazie al rispetto delle regole giuscontabili, anche i servizi resi alla collettività sono garantiti; diversamente, si manifesterebbe un  duplice vulnus: allo Stato e ala collettività  nelle sue molteplici espressioni ».  Le norme giuscontabili non attribuiscono, tuttavia, alla Corte dei conti un sistema organico di controlli e sanzioni incentrato su enti apparati,  essendo a tal fine necessario una revisione della  rigorosa nozione di «contabilità pubblica». Basti pensare che, ad esempio, il processo di acquisizione delle entrate tributarie, in caso di contenzioso, è sottratto alla  Corte dei conti  e affidato ad una  specifica e composita giurisdizione. Si potrebbe allora riflettere sulla circostanza  se siano ormai diventati maturi i tempi, tenuto conto dell’esigenza di accordare tutela agli interessi finanziari della collettività, affinché l’espressione di «finanza pubblica» possa ampliare, aggiungersi o fondersi, con quella di «contabilità pubblica», che connota le materie che radicano la giurisdizione della Corte dei Conti, eventualmente toccando anche la materia dei controlli. Qualora venisse adottata tale soluzione, vi sarebbe senz’altro una maggiore e adeguata tutela degli interessi finanziari della collettività in quanto gli stessi sarebbero presidiati da un organo terzo, imparziale e garante qual’è la Corte dei conti, le cui funzioni  raccolgono i bisogni, le aspettative e, finanche, «le speranze» dei cittadini. Si tratta di un tema di assoluta attualità, che porta a riflettere su quali possano essere le prospettive evolutive concretamente percorribili nel medio termine.

Come coniugare i diritti della collettività con una sana finanza pubblica

Un altro tema di assoluta attualità è stato affrontato dal Presidente della Corte Costituzionale, Paolo Grossi, con riferimento a come si possano ed, anzi, debbano essere coniugati i diritti della collettività ad una sana finanza pubblica con i vincoli e i divieti posti, in questa materia,  in sede europea e recepiti dagli Stati membri. Sul punto, dopo aver ricordato come sono state, in larga misura, sottratte alla sovranità dei singoli stati le scelte di finanza pubblica, il Presidente della Corte Costituzionale, ha richiamato l’attenzione sulle diverse forme di coordinamento tra livello centrale e locale sul controllo della spesa, finalizzato  alla salvaguardia di un livello accettabile dei servizi resi. Il coordinamento, favorendo una ineludibile sinergia tra il livello centrale e locale, sembra essere lo strumento più idoneo per per fornire una risposta, in termini di tutela, agli interessi della collettività. Alla Corte dei conti, istituzione posta a tutela degli equilibri di finanza pubblica, spetta invece rivestire il ruolo di garante del sistema.


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