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Diritto erogazione buoni pasto per amministratori dipendenti pubblici
I chiarimenti ARAN in merito al caso di un amministratore che usufruisca di permessi retribuiti in orario antimeridiano e sia presente in servizio nel pomeriggio

di AMEDEO SCARSELLA

Il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) all’articolo 79, comma 1 e 2, detta la disciplina dei permessi cui i lavoratori dipendenti, componenti del consiglio comunale e delle giunte comunali, hanno diritto, prevedendo che gli stessi possano assentarsi dal servizio, fruendo di permessi retribuiti, per il tempo necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e commissioni consiliari, delle giunte nonché per il tempo necessario al raggiungimento del luogo del loro svolgimento. Il medesimo articolo 79, al comma 4, prevede poi ulteriori permessi per Sindaci, per i componenti degli organi esecutivi, per i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché per i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti. Il comma 5 del medesimo art. 79 prevede, infine, che i lavoratori dipendenti hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato.
Laddove un amministratore, pubblico dipendente di Ente locale, usufruisca di tali permessi in orario antimeridiano e sia presente in servizio il pomeriggio, il periodo in cui il dipendente è stato in permesso deve essere computato per valutare se lo stesso abbia diritto all’erogazione del buono pasto?
A tale quesito posto da un Comune ha risposto l’ARAN con l’orientamento applicativo n. 1943.

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