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Licenza UTIF per esercizi di vicinato, medie e grandi strutture ma non per i pubblici esercizi?
Analisi di una specifica novità introdotta dalla nuova legge sulla concorrenza (l. 124/2017) in materia di commercio di bevande alcoliche

di SAVERIO LINGUANTI

La nuova legge sulla concorrenza (n. 124/2017) porta novità anche in tema di imposte sulla denuncia di produzione, trasformazione e deposito di bevande alcoliche e relativa licenza UTIF rilasciata dall’Agenzia delle Dogane.
Infatti, il comma 178 del suddetto provvedimento ha provveduto a modificare il comma 2 dell’articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 relativo alle accise sui sulle bevande alcoliche introducendo una esclusione dall’obbligo di presentare la denuncia per alcune attività.
Più precisamente al comma 2 dopo le parole: “esercizi di vendita” sono state inserite le seguenti: “ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini”.

Il nuovo testo dell’articolo 29 diventa dunque il seguente:

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