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Il concetto di urgenza e contingibilità nella adozione delle ordinanze di competenza del Sindaco
Al fine di garantire la temporanea gestione del servizio di igiene urbana per il tempo necessario all'individuazione, tramite gara, del nuovo gestore

di TIZIANO TESSARO E MARGHERITA BERTIN

È legittima l’ordinanza contingibile e urgente adottata al fine di garantire la temporanea gestione del servizio di igiene urbana per il tempo necessario all’individuazione, tramite gara, del nuovo gestore.
È quanto sottolineato dalla recente sentenza TAR Basilicata, Sez. I, 22 marzo 2017, n. 237 che, per la peculiarità della fattispecie esaminata, offre lo spunto per consentire una accurata ricostruzione dei presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti.
La pronuncia parte infatti dalla constatazione che la sospensione dei servizi di igiene urbana determina inevitabili pericoli per la salute pubblica e per l’ambiente, che possono essere scongiurati soltanto con la continuità dell’espletamento del servizio da parte dell’attuale gestore, nelle more della definizione della gara per la scelta del nuovo contraente.

Ordinanza del sindaco: la qualificazione del concetto di urgenza

Il problema consiste nella qualificazione del concetto di urgenza che legittima l’intervento del sindaco con lo strumento dell’ordinanza.
A questo proposito come noto, si sono delineati nel corso degli ultimi decenni due diversi orientamenti in ordine al modo di intendere la contingibilità ed urgenza, con riguardo alla risalenza nel tempo della situazione di pericolo.
Secondo una prima impostazione, nel quale si iscrive la maggior parte delle pronunce, provvedimento contingibile è quello volto a regolare una situazione nuova e imprevedibile.  Secondo l’orientamento in questione, un evento può dirsi tale in quanto non costituisca l’ordinaria conseguenza di fatti noti, e sia, pertanto, imprevisto ovvero imprevedibile ed accidentale. Lo strumento dell’ordinanza deve essere quindi utilizzato per porre rimedio ad un accadimento assolutamente imprevedibile, così che non sarebbe consentito l’intervento quando questo, nell’attualità del pericolo, abbia ad oggetto una vicenda prevedibile o addirittura già esistente da tempo e progressivamente aggravatasi.
Una diversa impostazione, invece, ritiene irrilevante la circostanza che la situazione di fatto esista già da tempo, considerato che anzi il ritardo può soltanto accentuare l’urgenza, anziché escluderla . Non ha quindi rilievo la circostanza che la situazione di fatto per cui si provvede esista da tempo, in quanto anzi il ritardo può accentuare l’urgenza anziché escluderla.

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